venerdì, 27 marzo 2026 | 16:59

Quota contribuzione sindacale straordinaria dell’industria metalmeccanica

Entro il 15 aprile 2026 le aziende dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti devono affiggere l’avviso sulla quota di contribuzione sindacale straordinaria - (Cod. CNEL C011)

Quota contribuzione sindacale straordinaria dell’industria metalmeccanica

Entro il 15 aprile 2026 le aziende dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti devono affiggere l’avviso sulla quota di contribuzione sindacale straordinaria - (Cod. CNEL C011)

Con comunicato del 25 marzo 2026, Federmeccanica ha chiarito che l’Accordo 22 novembre 2025 ha stabilito i termini e le condizioni per la raccolta della contribuzione sindacale straordinaria che Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a fronte dell’attività di negoziazione svolta, i cui risultati interessano tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

L’importo del contributo di 30,00 euro è richiesto per ciascuno degli anni di vigenza del CCNL e, pertanto, sia nel 2026 che nel 2027 e 2028 dovrà ripetersi l’intera procedura di raccolta delle adesioni.

Ai lavoratori che non abbiano espressamente rifiutato il contributo straordinario attraverso la riconsegna dell’apposito modulo la trattenuta sarà comunque effettuata secondo la modalità del silenzio assenso.

Le Aziende sono tenute ad affiggere in bacheca dal mese di febbraio 2026 e fino al 15 aprile 2026 un avviso con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una "quota contribuzione straordinaria" di 30,00 euro per l’anno in corso.

Sarebbe opportuno che l'avviso sia esposto non solo nell'albo delle comunicazioni aziendali, ma anche nei luoghi di maggior passaggio (locali mensa, spogliatoi, uffici, ecc.) in modo da consentire un'idonea e tempestiva informazione.


In considerazione dell’utilizzo del lavoro agile, l’obbligo di avviso potrà essere integrato con una comunicazione ai singoli lavoratori secondo i normali canali utilizzati dall’azienda (posta elettronica, bacheca elettronica, ecc.).

Le Aziende distribuiranno, a tutti i lavoratori, insieme alle buste paga del mese di aprile 2026, l’apposito modulo con il quale si consente al lavoratore di accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di 30,00 euro. Il modulo di rifiuto della trattenuta deve essere riconsegnato dal lavoratore entro il 15 maggio 2026.

Nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso l’azienda ad operare la trattenuta, le Aziende devono procedere ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di giugno 2026 (nell’ipotesi in cui il singolo lavoratore abbia consegnato più moduli con manifestazioni di volontà contrastanti, si dovrà dare seguito alla manifestazione di volontà cronologicamente più recente).

Sono in ogni caso esclusi dall'effettuazione della trattenuta di 30,00 euro i dipendenti:

- iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il CCNL;

- che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna

del modulo.

Le Aziende dovranno versare gli importi trattenuti esclusivamente sul conto corrente bancario intestato a ASSOCIAZIONE FIM-FIOM-UILM e sono tenute a dare tempestiva comunicazione, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di Fim, Fiom e Uilm territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale

Ipotesi di accordo 22/11/2025

Testo Unico Vigente