giovedì, 02 aprile 2026 | 17:19

Debiti contributivi: si riduce l'interesse di dilazione e differimento

Con il Decreto Fiscale è stata disposta la riduzione dell'interesse di dilazione e differimento per i debiti contributivi. L'Istituto fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione della riduzione (INPS - Circolare 2 aprile 2026 n. 39)

Debiti contributivi: si riduce l'interesse di dilazione e differimento

Con il Decreto Fiscale è stata disposta la riduzione dell'interesse di dilazione e differimento per i debiti contributivi. L'Istituto fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione della riduzione (INPS - Circolare 2 aprile 2026 n. 39)

Al fine di favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi attraverso il ricorso all'istituto della rateizzazione, il cd. "Decreto Fiscale" ha disposto la riduzione dell'interesse di dilazione e differimento per i debiti contributivi (art. 14, co. 1, DL 27 marzo 2026, n. 38).

Per effetto della disposizione normativa, in particolare, è stata ridotta da 6 a 2 punti percentuali la maggiorazione prevista per la determinazione del tasso di interesse applicabile ai piani di dilazione e differimento dei debiti  contributivi.

Si ricorda che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, a cui si applica una maggiorazione, che nel corso del tempo è stata più volte modificata (art. 13, co. 1, DL 29 luglio 1981, n. 402, conv. in L 26 settembre 1981, n. 537).

In base alla normativa attuale, precedente alla modifica, la maggiorazione applicata per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è fissata a 6 punti percentuali (art. 3, co. 4, DL 14 giugno 1996, n. 318, conv. in L 29 luglio 1996, n. 402).

La maggiorazione ridotta si applica a decorrere dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale).

In proposito l'Istituto precisa che il tasso di interesse a cui si aggiunge la maggiorazione è quello sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che è rimasto invariato dall'11 giugno 2025 ed è pari al 2,15%.

Pertanto, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 4,15% annuo.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno alcuna modifica.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Circolare 2 aprile 2026 n. 39