venerdì, 03 aprile 2026 | 16:25

Fondi interprofessionali per la formazione continua: modalità di adesione

L'Inps fornisce le modalità operative per l'adesione al Fondo da parte dei datori di lavoro interessati (INPS – messaggio 31 marzo 2026 n. 1147)

Fondi interprofessionali per la formazione continua: modalità di adesione

L'Inps fornisce le modalità operative per l'adesione al Fondo da parte dei datori di lavoro interessati (INPS – messaggio 31 marzo 2026 n. 1147)


Ai sensi del DM 20 novembre 2025, al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, denominato "FONDOFORMAZIONE" è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stata rilasciata l'autorizzazione a finanziare piani formativi, nonché interventi propedeutici e connessi a tali piani concordati tra le parti sociali istitutive.

In particolare, tale Fondo, costituito a seguito dell'accordo interconfederale sottoscritto in data 27 aprile 2023 tra l'organizzazione dei datori di lavoro CONFLAVORO PMI, Confederazione nazionale piccole e medie imprese, e l'organizzazione dei lavoratori CONF.S.A.L., Confederazione generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, opera per la formazione continua nel comparto per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle predette sigle unitamente alle rispettive federazioni di settore a esse aderenti.

Per consentire ai datori di lavoro l'adesione al Fondo, è stato istituito il seguente nuovo codice FFOR.

Tale codice deve essere valorizzato nell'elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell'elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

L'adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all'INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate.

In caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione, altrimenti, la nuova adesione non sarà accettata.

Per consentire ai datori di lavoro agricoli l'adesione al Fondo, è stato istituito il seguente codice FFOR.

Per i datori di lavoro agricoli la gestione delle adesioni avviene all'interno della procedura di dichiarazione trimestrale "DMAG-Unico", tramite l'apposita funzione denominata "Fondi interprofessionali", che consente i seguenti adempimenti:

- l'adesione al Fondo prescelto;

- la revoca del Fondo precedentemente prescelto;

- l'adesione a un nuovo Fondo.

L'adesione non deve essere rinnovata nei mesi e negli anni successivi, in quanto resta valida sino all'esplicita revoca. Può essere esercitata, invece, la revoca e l'eventuale adesione a un nuovo Fondo.

di Francesca Esposito

Fonte normativa