mercoledì, 22 aprile 2026 | 18:31

Sospensione dei termini contributivi per eventi meteorologici in Sicilia, Sardegna e Calabria

L'Istituto fornisce le istruzioni per la fruizione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo compreso dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 da parte dei soggetti interessati dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana (INPS - Circolare 22 aprile 2026, n. 49)

Sospensione dei termini contributivi per eventi meteorologici in Sicilia, Sardegna e Calabria

L'Istituto fornisce le istruzioni per la fruizione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo compreso dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 da parte dei soggetti interessati dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana (INPS - Circolare 22 aprile 2026, n. 49)

In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana è stato dichiarato lo stato di emergenza e sono stati individuati i territori comunali (ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026) per i quali è stata disposta la sospensione dei termini contributivi.

La sospensione riguarda gli adempimenti informativi e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione e dagli avvisi di addebito (art. 2, DL 27 febbraio 2026 n. 25).

Sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza sempre nel medesimo periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto e agli atti di accertamento di vigilanza documentale.

Altresì, rientra nella sospensione anche il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l'obbligo di versamento all'Istituto, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti.

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) da versare al Fondo di tesoreria.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Beneficiari

La sospensione interessa i soggetti che avevano, alla data del 18 gennaio 2026, la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente CCIAA negli immobili danneggiati, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

I soggetti destinatari della sospensione verranno individuati con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni siciliana, Calabria e Sardegna.

In particolare, i soggetti beneficiari della sospensione contributiva sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);

- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);

- i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate negli immobili come sopra individuati.

Nelle ipotesi di datori di lavoro autorizzati all'accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati negli immobili indicati nella norma.

Con riferimento ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori, trattenuta o non trattenuta dal datore di lavoro, deve essere versata in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di recupero dei contributi sospesi.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

Entro la medesima data del 10 ottobre 2026, devono essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ossia dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

Carichi affidati all'Agente della riscossione

Come accennato in precedenza, la sospensione si applica anche ai termini dei versamenti in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione e dagli avvisi di addebito.

La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati e non si procede al rimborso di quanto già versato.

I termini di versamento relativi agli avvisi di addebito sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Inoltre, nei confronti dei contribuenti interessati e per il periodo di sospensione, l'Inps sospende anche l'emissione degli avvisi di addebito.

Inoltre, la sospensione si estende ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione alla cd. Rottamazione-quater in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026; e sono prorogati di 3 mesi i termini e le scadenze relativi all'adesione alla cd. Rottamazione-quinquies.

Regolarità contributiva

In presenza della richiesta di verifica della regolarità contributiva, le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 18 gennaio 2026 sono regolarmente inserite nell'invito a regolarizzare, in quanto relative a pagamenti aventi scadenza legale anteriore a quella individuata dal legislatore.

Non risultando già attivato il procedimento di regolarizzazione mediante rateizzazioni concesse dall'Istituto o dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti, la regolarità non può essere attestata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 del D.I. 30 gennaio 2015.

La regolarità contributiva è riconosciuta, invece, con riguardo agli adempimenti e ai versamenti interessati dalla sospensione.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Circolare 22 aprile 2026, n. 49