Concordato preventivo biennale per contribuenti ISA
Approvata la metodologia utilizzata dall’Agenzia delle entrate per formulare la proposta di concordato preventivo biennale relativa ai periodi d’imposta 2026 e 2027 nei confronti dei contribuenti soggetti agli ISA (MEF - Decreto 11 maggio 2026)
Concordato preventivo biennale per contribuenti ISA
Approvata la metodologia utilizzata dall’Agenzia delle entrate per formulare la proposta di concordato preventivo biennale relativa ai periodi d’imposta 2026 e 2027 nei confronti dei contribuenti soggetti agli ISA (MEF - Decreto 11 maggio 2026)
Il provvedimento disciplina i criteri di elaborazione della proposta, gli elementi considerati ai fini del reddito concordato, le ipotesi di cessazione degli effetti del concordato e le misure di adeguamento in presenza di eventi straordinari.
Si considerano i contribuenti che svolgono attività nel territorio dello Stato e che producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni. La metodologia è predisposta con riferimento a specifiche attività economiche e tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione.
Inoltre la metodologia considera gli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali ed è contenuta nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1 del decreto. Tale metodologia riguarda i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA.
La proposta di concordato viene elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Per le rivalutazioni prospettiche vengono inoltre utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.
I contribuenti devono comunicare i dati necessari per l’elaborazione della proposta secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica e metodologica allegata al decreto. Parallelamente, i dati forniti dall’Agenzia ai contribuenti vengono individuati ed elaborati secondo le medesime regole tecniche.
La metodologia approvata consente di determinare:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- il reddito d’impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.
Il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui si verificano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi superiori alla soglia prevista dal decreto legislativo n. 13 del 2024, quando ricorrono specifiche circostanze eccezionali.
Tra tali circostanze rientrano gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché altri eventi straordinari che abbiano comportato:
- danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo tali da renderli inagibili;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino con sospensione del ciclo produttivo;
- l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
- la sospensione dell’attività per effetto dell’interruzione dell’attività del principale cliente.
Il decreto contempla inoltre tra le cause di cessazione:
- la liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- la cessione in affitto dell’unica azienda;
- la sospensione amministrativa dell’attività comunicata alla Camera di commercio;
- la sospensione dell’esercizio della professione comunicata all’ordine professionale o agli enti previdenziali;
- gli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, comprovati da un incremento dell’indice dei prezzi superiore al 5%.
Ai fini l’adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, il decreto prevede che l’Agenzia tenga conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare la proposta in modo puntuale.
In presenza di eventi straordinari che abbiano comportato la sospensione dell’attività economica, i redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata sono ridotti:
- del 10% se la sospensione è compresa tra trenta e sessanta giorni;
- del 20% se la sospensione supera sessanta giorni e arriva fino a centoventi giorni;
- del 30% se la sospensione supera centoventi giorni.
Gli eventi considerati rilevanti ai fini della riduzione sono quelli riconducibili alle situazioni eccezionali indicate nelle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4, purché verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e comunque in data antecedente all’adesione al concordato.
Ai fini del presente decreto, si applicano le misure previste all’articolo 6 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.
Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1.
Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 relativa al valore della produzione netta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 e dell’importo individuato come al medesimo comma 1.
di Anna Russo
Fonte normativa



