martedì, 26 maggio 2026 | 09:43

Aree di crisi industriale complessa: indicazioni INPS

L'Inps fornisce istruzioni operative sul trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga (INPS – messaggio 22 maggio 2026 n. 1702)

Aree di crisi industriale complessa: indicazioni INPS

L'Inps fornisce istruzioni operative sul trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga (INPS – messaggio 22 maggio 2026 n. 1702)


Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga

Per l'anno 2026, non è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate dalle aree di crisi complessa. Conseguentemente, al fine di autorizzare il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nonché il trattamento di mobilità in deroga, la verifica della sostenibilità finanziaria dei trattamenti concessi dalle singole Regioni, effettuata dal Ministero, non avviene in base alla valutazione delle risorse nella disponibilità della singola Regione, ma in base alla capienza del finanziamento complessivamente riportata nel disposto della legge di Bilancio 2026.

Inoltre, le risorse residue dei finanziamenti degli anni precedenti, destinate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, non possono essere utilizzate per autorizzare i medesimi trattamenti di competenza dell'anno 2026.

Pertanto, possono essere autorizzate le richieste di sostenibilità finanziaria solo a concorrenza dei fondi stanziati che, per il 2026, ammontano a 100 milioni di euro. 

Con riferimento alla mobilità in deroga, l'Inps precisa altresì che l'accentramento attiene solo ed esclusivamente alla gestione delle risorse, lasciando immutata la competenza delle Regioni relativamente a tutte le attività volte a individuare i potenziali beneficiari della misura e la contestuale applicazione agli stessi, durante l'erogazione dell'indennità, delle misure di politica attiva individuate nel Piano regionale trasmesso al Ministero del lavoro.

Flusso di gestione della mobilità in deroga

Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro, dopo avere effettuato la propria valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria del trattamento di mobilità in deroga, comunica all'INPS e alla Regione richiedente che quest'ultima può procedere alla autorizzazione dei trattamenti previsti. La sostenibilità finanziaria relativa all'anno 2026 riguarda esclusivamente periodi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Una volta ricevuto l'assenso da parte del citato Ministero, la Regione emana un decreto di concessione conforme, in relazione all'elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento e al periodo concesso, a quanto valutato positivamente dal medesimo Ministero.

I decreti regionali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell'articolo 53-ter del DL n. 50/2017, al fine di distinguerli chiaramente da altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare da quelli concessi o in via di concessione. Al riguardo, deve essere previsto un nuovo decreto convenzionale.

La trasmissione all'INPS deve avvenire esclusivamente per il tramite del "SIP" utilizzando il numero di decreto convenzionale "20026". In considerazione dell'obbligo per l'Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, non sono presi in considerazione, e conseguentemente non saranno eseguiti i relativi pagamenti, i decreti inviati con modalità diverse.

Per permettere all'INPS di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero del lavoro, l'Istituto verifica che l'importo stimato del singolo decreto regionale di mobilità in deroga sia coerente con l'importo stanziato. Per il 2026, l'importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari a 1.638,63 euro, comprensivo di copertura figurativa e ANF; tale dato può essere utilizzato per l'accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga.

Nel caso in cui l'importo cumulato superi l'importo complessivo di cui al finanziamento accentrato, l'Istituto non può procedere con il pagamento di tale ultimo decreto, nonché di quelli successivi, dandone notizia alla Regione e al Ministero.

Al fine di consentire il controllo, ciascun file .xml inviato tramite il "SIP" dalla Regione deve contenere un unico decreto regionale che fa riferimento al decreto convenzionale "20026", anche se riferito a più beneficiari; pertanto, non sono consentiti invii tramite il "SIP" di file .xml contenenti più decreti regionali facenti riferimento al decreto convenzionale "20026".

Istruzioni operative e modalità di pagamento

Il pagamento della prestazione di mobilità in deroga è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line. Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Strutture territorialmente competenti dell'INPS devono inserire, nella procedura di pagamento della prestazione, i seguenti codici di intervento, differenziati per le singole Regioni: codice intervento

980

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse ABRUZZO

981

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse FRIULI V. G.

982

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse LAZIO

983

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse LIGURIA

984

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse MARCHE

985

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse MOLISE

986

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse PUGLIA

987

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse SARDEGNA

988

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse SICILIA

989

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse TOSCANA

990

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse UMBRIA

991

D.I. 20026 art.1 c.142 della L.205/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse CAMPANIA

992

D.I. 20026 art.1 c.142 della L.205/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse VENETO

993

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse PIEMONTE

998

D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse BASILICATA

L'operatore di Sede deve liquidare le prestazioni di mobilità in deroga concesse per i lavoratori occupati presso i datori di lavoro ubicati in aree di crisi industriali complesse verificando nel "SIP" i nominativi, il periodo concesso, nonché il decreto ministeriale di finanziamento (decreto convenzionale "20026").

L'operatore di Sede deve controllare che il nominativo, alla data di inizio del periodo concesso, risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga e che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.

Nel caso che queste due condizioni non siano verificate, l'operatore di Sede non deve procedere al pagamento della prestazione dandone riscontro alla propria Direzione regionale, che, a sua volta, provvede a informare la Regione che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti di competenza.

Per consentire alla procedura di effettuare correttamente il pagamento della prestazione di mobilità in deroga, le prestazioni devono essere erogate in sequenza temporale. Pertanto, prima di pagare una mensilità, occorre verificare che siano state pagate tutte le mensilità precedenti.

L'operatore di Sede deve inserire manualmente la data di decadenza, che coincide con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato dalla Regione. Le Strutture territoriali, pertanto, possono procedere alla lavorazione delle prestazioni di mobilità in deroga solo dopo avere verificato che tutte le indennità afferenti a periodi antecedenti siano state effettivamente erogate.

Ai percettori dei trattamenti di mobilità in deroga spetta l'accredito della contribuzione figurativa e, eventualmente, l'assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.


Trattamento di integrazione salariale straordinaria

Il Ministero del lavoro ha confermato che il trattamento in argomento costituisce un intervento di integrazione salariale straordinaria destinato esclusivamente ai lavoratori e ai datori di lavoro che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa in materia. La misura si applica unicamente ai datori di lavoro operanti in aree di crisi industriale complessa.

Per quanto concerne la durata, il trattamento può essere riconosciuto, al verificarsi di determinate condizioni, fino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.

Istruzioni procedurali

Nel "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento "333", è istituito il seguente nuovo codice evento: "173 Proroga imprese operanti aree crisi industriale complessa- Art.44 c11 bis (circ. INPS 1/2026 par 3.1.1)".

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento "173", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Modalità e termini di trasmissione dei flussi "Uniemens-Cig" (UNI41)

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell'Istituto, i datori di lavoro devono inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Modalità di esposizione del conguaglio

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria autorizzati, i datori di lavoro devono operare come segue.

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento <DenunciaAziendale> / <ConguagliCIG > / <CIGAutorizzata >/ <CIGStraord > / <CongCIGSACredito > / <CongCIGSAltre> / <CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale "L150", avente il significato di "conguaglio ulteriori settimane CIGS Art 1 c. 165 legge 30 dicembre 2025, n. 199", relativo ad autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

I datori di lavoro devono effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora il flusso Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro. In caso di cessazione dell'attività, il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Aspetti contributivi

E' stata disposta la proroga dell'esonero dal versamento della contribuzione addizionale per l'anno 2026 per le unità produttive autorizzate all'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinaria, appartenenti a datori di lavoro ubicati nelle aree di crisi industriale complessa. Il beneficio permette ai datori di lavoro di accedere all'esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a 12 mesi.


di Francesca Esposito

Fonte normativa