CCNL Unionmeccanica, aumenta il salario di 200 euro
L’ipotesi di accordo interviene su minimi tabellari, welfare, contratti a termine, somministrazione e tutele in caso di malattia (Cod. CNEL C018)
CCNL Unionmeccanica, aumenta il salario di 200 euro
L’ipotesi di accordo interviene su minimi tabellari, welfare, contratti a termine, somministrazione e tutele in caso di malattia (Cod. CNEL C018)
Il 4 giugno 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionmeccanica Confapi, che riguarda le lavoratrici e i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell’installazione di impianti. Il testo avrà validità fino al 31 dicembre 2028 e combina incrementi retributivi, revisione di alcuni istituti normativi e rafforzamento delle tutele contrattuali.
Sul piano economico, l’intesa prevede un aumento complessivo di 200 euro sui minimi tabellari del quinto livello nell’arco della vigenza contrattuale, per una quantità economica complessiva di 5.370 euro dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028. Le tranche già corrisposte sono pari a 27,90 euro da giugno 2025 e a 22,10 euro da settembre 2025; seguiranno 50 euro da giugno 2026, 45 euro da giugno 2027 e 55 euro da giugno 2028. Dal 1° giugno 2028 il welfare contrattuale passa da 200 a 250 euro.
Minimi tabellari 2025-2028
Categoria | Minimo 31/12/2024 | Minimo 1/6/2025 | Minimo 1/9/2025 | Minimo 1/6/2026 | Minimo 1/6/2027 | Minimo 1/6/2028 |
1 | € 1.566,94 | € 1.587,31 | € 1.603,45 | € 1.639,96 | € 1.672,82 | € 1.712,98 |
2 | € 1.730,47 | € 1.752,97 | € 1.770,79 | € 1.811,11 | € 1.847,40 | € 1.891,75 |
3 | € 1.920,00 | € 1.944,96 | € 1.964,74 | € 2.009,48 | € 2.049,75 | € 2.098,96 |
4 | € 2.003,23 | € 2.029,27 | € 2049,91 | € 2.096,58 | € 2.138,59 | € 2.189,93 |
5 | € 2.145,87 | € 2.173,77 | € 2.195,87 | € 2.245,87 | € 2.290,87 | € 2.345,87 |
6 | € 2.300,75 | € 2.330,66 | € 2.354,36 | € 2.407,97 | € 2.456,22 | € 2.515,19 |
7 | € 2.468,33 | € 2.500,42 | € 2.525,84 | € 2.583,36 | € 2.635,12 | € 2.698,38 |
8-8Q | € 2.684,27 | € 2.719,17 | € 2.746,82 | € 2.809,37 | € 2.865,66 | € 2.934,46 |
9-9Q | € 2.985,18 | € 3.023,99 | € 3.054,74 | € 3.124,30 | € 3.186,90 | € 3.263,42 |
La parte economica si collega al meccanismo di aggiornamento dei minimi tabellari previsto dall’art. 40. Per gli anni 2027 e 2028, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata, misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati, limitatamente alla parte eccedente la percentuale IPCA superiore al 2,653% per il 2027 e al 2,729% per il 2028.
Sulla sanità integrativa, la contribuzione a totale carico dell’azienda sale a 120 euro annui dal 1° gennaio 2027 e a 132 euro annui dal 1° gennaio 2029, con suddivisione in quote mensili e copertura dei familiari fiscalmente a carico e dei conviventi di fatto
Sul piano normativo, l’ipotesi di accordo disciplina diversi istituti del rapporto di lavoro, rinviando a disposizioni specifiche su contratti a termine, somministrazione, riduzione dell’orario, permessi, malattia, appalti e altre materie contrattuali.
Orario di lavoro e permessi. È confermato il sistema dei PAR e del conto ore e introduzione di un rafforzamento per i lavoratori impiegati in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali, comprendendo il turno notturno e quelli di sabato e domenica. Per questi lavoratori sono riconosciute ulteriori 4 ore di permesso annuo retribuito dal 1° gennaio 2027 nelle aziende con almeno 50 dipendenti. Dal 2029 la misura si estende anche alle aziende con meno di 50 lavoratori. Restano previsti i regimi di fruizione collettiva dei permessi annui retribuiti e le altre forme di utilizzo eventualmente definite in sede aziendale.
Malattia e tutele. Introdotta una tutela specifica per i lavoratori con disabilità certificata, per i quali è previsto un periodo aggiuntivo di comporto e un’integrazione economica aziendale fino al 50% della normale retribuzione durante la prosecuzione dell’assenza. Per le patologie oncologiche, invalidanti o croniche, il testo riconosce un congedo fino a 24 mesi e 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure. Un ulteriore capitolo riguarda la malattia dei figli. Per ciascun genitore sono riconosciuti 3 giorni annui di permesso retribuito per la malattia di figli fino a 4 anni, con copertura economica aziendale pari al 50% dal 1° gennaio 2027 e all’80% dal 1° gennaio 2028.
Contratti a termine. Dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo delle causali contrattuali per superare il limite dei 12 mesi è subordinato alla previa stabilizzazione a tempo indeterminato, presso la medesima azienda, di almeno il 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno civile precedente, con esclusione dei rapporti conclusi per ragioni sostitutive. Definiti inoltre i casi in cui il termine può superare i 12 mesi, fino a 24 mesi complessivi, e conferma il diritto dei lavoratori a termine ai trattamenti contrattuali compatibili con la natura del rapporto, in proporzione al periodo lavorato.
Somministrazione di lavoro. Dal 1° giugno 2026, i lavoratori che abbiano svolto la prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per oltre 48 mesi complessivi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice. Ai fini del computo non si considerano i periodi di missione svolti fino al 31 maggio 2026.
Appalti. Per le aziende con più di 50 dipendenti, in caso di cambio di appalto, è prevista una procedura di confronto finalizzata a tutelare la continuità occupazionale, mentre per le aziende con più di 400 dipendenti sono previste informazioni periodiche alla RSU sugli appalti diretti presenti nell’unità produttiva.
L’ipotesi di accordo richiama infine la rappresentanza sindacale, la formazione continua, la sicurezza sul lavoro e il contrasto alle molestie. Il testo dovrà essere sottoposto a consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori entro il 23 luglio 2026.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
- Ipotesi di accordo 4/6/2026
- CCNL 26/5/2021
- Testo Unico Vigente



