mercoledì, 08 luglio 2026 | 16:58

CCNL FISM, rinnovo per il biennio 2026-2027

Il secondo biennio interviene su retribuzioni, contratti a termine e assistenza sanitaria integrativa (Cod. CNEL T271)

CCNL FISM, rinnovo per il biennio 2026-2027

Il secondo biennio interviene su retribuzioni, contratti a termine e assistenza sanitaria integrativa (Cod. CNEL T271)

Il 7 luglio 2026 la FISM e le organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola e SNALS hanno sottoscritto il rinnovo del secondo biennio 2026-2027 del CCNL FISM 2024-2027, applicabile al personale dei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti o rappresentati dalla FISM.

L’accordo prevede un incremento complessivo di 80,00 euro lorde mensili sul minimo tabellare del VI livello (docenti), articolato in due tranche da 40,00 euro dal 1° settembre 2026 e da 40,00 euro dal 1° settembre 2027.

Minimi tabellari 2026-2027

Vedi tabella

Livello

Minimi dal 1/9/2025

Minimi dal 1/9/2026

Minimi dal 1/9/2027

I

€ 1.447,95

€ 1.482,85

€ 1.517,75

II

€ 1.504,68

€ 1.540,94

€ 1.577,20

III

€ 1.506,86

€ 1.543,18

€ 1.579,50

IV

€ 1.555,07

€ 1.592,55

€ 1.630,03

V

€ 1.639,76

€ 1.679,76

€ 1.719,76

VI

€ 1.659,55

€ 1.699,55

€ 1.739,55

VII

€ 1.824,19

€ 1.868,15

€ 1.912,11

VIII

€ 1.865,46

€ 1.910,42

€ 1.955,38

Sul welfare contrattuale il rinnovo conferma per il 2026 e il 2027 un valore di 100 euro annui.

Sul piano normativo, è stata riformulata la disciplina dei contratti a termine nei casi di carenza di docenti abilitati o di educatori in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente. Per docenti ed educatori privi del titolo abilitante, il rapporto può essere reiterato oltre i 36 mesi fino a un massimo complessivo di 84 mesi, comprensivi di rinnovi e proroghe, senza autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro e comunque fino al completamento delle procedure concorsuali o abilitanti. Se il titolo viene conseguito dopo i primi 12 mesi, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di conseguimento. Se invece è acquisito entro i primi 12 mesi, il rapporto prosegue fino alla scadenza prevista e può essere stipulato un nuovo contratto a termine, senza periodo di prova, entro il limite complessivo di 12 mesi.

È inoltre prevista una disciplina specifica per i contratti a tempo determinato dei coordinatori di livello VI lettere A, B, C e livello VIII lettere A, B, C, D. In questo caso la durata iniziale è di 12 mesi e può arrivare fino a 60 mesi complessivi, comprensivi di rinnovi e proroghe anche già intervenuti prima dell’entrata in vigore dell’accordo.

Infine, è stato individuato come fondo di assistenza sanitaria integrativa UniSalute. L’iscrizione spetta ai lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e ai lavoratori a tempo determinato con durata iniziale superiore a tre mesi. Restano esclusi i rapporti a termine di durata originaria inferiore a tre mesi, anche se prorogati. Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro ed è pari a 84,50 euro annui per dipendente, corrispondenti a 7,042 euro mensili per dodici mensilità. La contribuzione include anche la copertura per i figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni.

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale