lunedì, 13 luglio 2026 | 11:37

Transizione 4.0: credito e continuità aziendale

Forniti chiarimenti sull'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "Transizione 4.0" in presenza di dichiarazione giudiziale di scioglimento, affitto di ramo d'azienda e successiva scissione societaria (AdE - Risposta 10 luglio 2026, n. 139)

Transizione 4.0: credito e continuità aziendale

Forniti chiarimenti sull'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "Transizione 4.0" in presenza di dichiarazione giudiziale di scioglimento, affitto di ramo d'azienda e successiva scissione societaria (AdE - Risposta 10 luglio 2026, n. 139)

L'istanza riguarda l'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall'articolo 1, commi da 1051 a 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022 in beni materiali nuovi riconducibili all'Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La società rappresenta di aver acquistato sei macchinari aventi le caratteristiche richieste dal piano Transizione 4.0. I beni sono entrati in funzione nel biennio 2021-2022, mentre l'interconnessione al sistema informatico aziendale è avvenuta soltanto nel 2025, a seguito delle vicende societarie che hanno interessato l'impresa.

Nel frattempo la società è stata interessata da una dichiarazione giudiziale di scioglimento, successivamente revocata, nell'ambito di un percorso volto alla separazione dei due rami d'azienda mediante contratti di affitto e successiva operazione di scissione.

L'istanza chiede chiarimenti su tre aspetti:

- la sussistenza del requisito soggettivo per accedere al credito d'imposta nonostante il periodo di dichiarazione giudiziale di scioglimento e l'affitto del ramo d'azienda;

- la spettanza del beneficio nel caso di interconnessione avvenuta nel 2025, successivamente all'entrata in funzione dei beni;

- la possibilità che il credito sia utilizzato dalla società beneficiaria della scissione.

L'Agenzia richiama l'articolo 1, comma 1052, della legge n. 178 del 2020, secondo cui il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

La risposta ricorda che la disciplina mira a escludere dall'agevolazione le imprese interessate da procedure finalizzate alla cessazione dell'attività, mentre non viene meno il diritto al beneficio quando ricorrono strumenti di regolazione della crisi che assicurano la continuità aziendale.

Nel caso esaminato, sulla base dei fatti rappresentati, la dichiarazione giudiziale di scioglimento non persegue, nel caso di specie, finalità liquidatorie. Durante il periodo interessato la società ha proseguito le trattative per la separazione dei rami aziendali e l'assemblea ha successivamente deliberato la revoca dello stato di liquidazione.

L'Agenzia osserva che la revoca della dichiarazione giudiziale comporta, in linea di principio, il ripristino del regime ordinario d'impresa senza estinzione del soggetto giuridico, che continua l'attività mantenendo i diritti acquisiti.

Pertanto, considerata la continuità dell'attività d'impresa e la finalità della disciplina agevolativa, viene ritenuta condivisibile la soluzione prospettata dalla società in relazione alla maturazione del credito per gli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022.

Con riferimento al secondo quesito, l'Agenzia richiama la disciplina secondo cui il momento di effettuazione dell'investimento deve essere distinto dal momento di fruizione del beneficio.

La circolare n. 9/E del 2021 chiarisce che, in presenza di disallineamento temporale tra entrata in funzione e interconnessione, è possibile utilizzare il credito "in misura ridotta" dall'anno di entrata in funzione del bene, rinviando la fruizione del credito "in misura piena" all'anno dell'interconnessione.

La risposta ricorda inoltre che, come precisato nella risposta a interpello n. 34 dell'8 febbraio 2024, la possibilità di interconnessione in un periodo successivo non può estendersi a qualsiasi esercizio, poiché il ritardo deve dipendere da condizioni oggettive documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali.

Nel caso prospettato, la documentazione integrativa descrive i tentativi di interconnessione, la coesistenza dei sistemi informatici dei due rami aziendali, le successive operazioni di separazione, gli inconvenienti tecnici riscontrati e i problemi relativi alle licenze software che hanno ritardato il completamento dell'interconnessione fino al 2025.

Assumendo come veritieri i fatti rappresentati, l'Agenzia ritiene che la società possa fruire del credito secondo le modalità indicate dalla circolare n. 9/E del 2021, a decorrere dall'avvenuta interconnessione dei beni.


Con riferimento al terzo quesito, la risposta richiama i chiarimenti della circolare n. 9/E del 2021, secondo cui i crediti d'imposta di natura analoga maturano in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non sono trasferibili mediante semplici atti realizzativi.

Il trasferimento della titolarità è tuttavia ammesso quando specifiche disposizioni prevedono la successione nei diritti e negli obblighi, come nelle operazioni di fusione, successione, scissione e cessione del ramo d'azienda.

La risposta richiama inoltre la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, secondo cui il trasferimento dei beni agevolati all'interno di un'azienda o di un ramo d'azienda oggetto di operazione straordinaria non compromette la finalità dell'agevolazione, poiché i beni continuano a essere utilizzati come parte di un complesso aziendale tecnologicamente trasformato.

Alla luce di tali principi, l'Agenzia conclude che, essendo il credito compreso nel ramo d'azienda assegnato alla società beneficiaria della scissione insieme agli investimenti agevolati, la beneficiaria può fruire del credito d'imposta maturato dalla società scissa, indipendentemente dal carattere non proporzionale dell'operazione di scissione.

di Anna Russo

Fonte normativa