OIC: pubblicato il nuovo OIC 5
Pubblicata la versione definitiva dell’OIC 5 Bilanci di liquidazione, che entrerà in vigore a partire dal 2027. È consentita l’applicazione anticipata del nuovo principio ai bilanci 2026 (OIC – Comunicato 16 luglio 2026)
OIC: pubblicato il nuovo OIC 5
Pubblicata la versione definitiva dell’OIC 5 Bilanci di liquidazione, che entrerà in vigore a partire dal 2027. È consentita l’applicazione anticipata del nuovo principio ai bilanci 2026 (OIC – Comunicato 16 luglio 2026)
Nella prima fase del progetto di revisione del principio contabile OIC 5 sono state condotte delle indagini empiriche da cui è emerso che il principio precedentemente in vigore non trovasse piena applicazione tra gli operatori.
Da qui è nata l’esigenza di un aggiornamento del principio per superare le principali criticità venute fuori nella prassi. Il confronto con gli stakeholder ha infatti evidenziato come alcune disposizioni risultassero di difficile applicazione e, in molti casi, non trovassero concreta attuazione. In particolare, è emerso che la valutazione delle attività al valore di realizzo fosse frequentemente disattesa quando tale valore risultava superiore al valore contabile, soprattutto per ragioni di prudenza e di responsabilità dei liquidatori. Analogamente, il fondo per costi e oneri della liquidazione risultava spesso rilevato solo parzialmente, o non rilevato, a causa delle incertezze connesse alla stima degli oneri da sostenere nel corso dell’intera procedura liquidatoria.
Alla luce di tali evidenze, l’OIC ha rivisto gli aspetti critici del principio, adottando un’impostazione più prudenziale e, al contempo, di maggiore applicabilità operativa, con l'obiettivo di promuovere un'applicazione più diffusa e agevole da parte degli operatori.
Per tali motivi, il nuovo OIC 5 individua come criterio generale di valutazione delle attività il minore tra il costo e il valore di realizzo. Tuttavia, accogliendo le osservazioni formulate durante la consultazione pubblica, il principio prevede anche la possibilità di valutare le attività al valore di realizzo, quando ricorrono specifiche condizioni che assicurano il buon esito dell’operazione. Sempre al fine di agevolare gli operatori, il nuovo principio non richiede di stimare il fondo per costi ed oneri di liquidazione, ma richiede di valutare la presenza di eventuali contratti onerosi, in linea con quanto normalmente richiesto dall’OIC 31 per la stima dei fondi rischi ed oneri.
Sono stati anche rivisti gli schemi di bilancio per renderli maggiormente compatibili con la finalità della liquidazione. A tal fine: nel conto economico, sono state introdotte delle voci ad hoc relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione e nello stato patrimoniale è stata eliminata la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Qualora sia prevista la continuazione, anche solo parziale, dell’attività d’impresa, continuano invece ad applicarsi gli schemi ordinari di bilancio, integrati con specifiche voci dell’attivo dello stato patrimoniale finalizzate a distinguere le attività destinate alla liquidazione da quelle riferibili alla gestione in continuità.
Infine, per non gravare le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui agli articoli 2435- bis e 2435-ter del codice civile di costi aggiuntivi in fase di liquidazione, è stata comunque prevista la possibilità per tali società di utilizzare gli schemi di bilancio ordinari.
di Anna Russo
Fonte normativa



