RED 2023 pensionati italiani: sospensione e revoca delle prestazioni collegate al reddito
I pensionati residenti in Italia titolari di prestazioni collegate al reddito per i quali non risulta acquisita la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell’anno 2022 devono presentare la dichiarazione RED 2023 entro il 15 settembre 2026 per evitare la revoca definitiva delle prestazioni (INPS - Messaggio 17 luglio 2026, n. 2394)
RED 2023 pensionati italiani: sospensione e revoca delle prestazioni collegate al reddito
I pensionati residenti in Italia titolari di prestazioni collegate al reddito per i quali non risulta acquisita la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell’anno 2022 devono presentare la dichiarazione RED 2023 entro il 15 settembre 2026 per evitare la revoca definitiva delle prestazioni (INPS - Messaggio 17 luglio 2026, n. 2394)
L’Istituto eroga le prestazioni pensionistiche collegate al reddito sulla base delle informazioni reddituali disponibili nei propri archivi.
I titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare all’INPS i redditi rilevanti ai fini della prestazione, qualora tali dati non siano già integralmente dichiarati all’Amministrazione finanziaria. In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti dall’Istituto, la prestazione è sospesa. Decorso il termine di sessanta giorni dalla sospensione senza che l’interessato abbia provveduto a trasmettere la comunicazione in argomento, la prestazione è revocata in via definitiva, con recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Il 31 marzo 2025 si è conclusa la campagna RED 2023 relativa alla verifica reddituale riferita all’anno 2022.
Per i pensionati residenti in Italia titolari di prestazioni collegate al reddito per i quali non risulta acquisita la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell’anno 2022, l'Istituto procederà alla sospensione della prestazione sui ratei di pensione di agosto e settembre 2026, applicando una trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026.
I pensionati interessati riceveranno un'apposita comunicazione all’indirizzo PEC o e-mail registrato negli archivi dell’Istituto, resa disponibile anche nell’area riservata “MyINPS”.
Al fine di evitare la revoca della prestazione, il pensionato interessato deve presentare, entro il 15 settembre 2026, domanda di ricostituzione reddituale, indicando i redditi rilevanti relativi all’anno 2022.
A tale fine è disponibile la domanda denominata “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
La domanda può essere presentata, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > Aree tematiche > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > Accedi all’Area tematica > “Variazione Pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.
L’accesso al servizio è altresì consentito per il tramite degli Istituti di patronato, ai quali gli interessati possono rivolgersi per l’assistenza nella presentazione della domanda.
Decorso inutilmente il termine del 15 settembre 2026, l’Istituto procederà alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito riferite all’anno reddito 2022 e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e risultate non dovute per il medesimo anno. La revoca sarà disposta anche nei confronti dei titolari di pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro, per i quali non è stata applicata la trattenuta di sospensione.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



