ADI: presentazione delle domande di rinnovo
Nel mese di luglio 2026 viene erogata la dodicesima e ultima mensilità in favore dei beneficiari che, a seguito della domanda di rinnovo presentata a luglio 2025, hanno percepito l’ADI senza soluzione di continuità nei 12 mesi precedenti. Pertanto, dal 1° agosto 2026 i medesimi beneficiari possono presentare una ulteriore domanda di rinnovo (INPS - messaggio 22 luglio 2026 n. 2437)
ADI: presentazione delle domande di rinnovo
Nel mese di luglio 2026 viene erogata la dodicesima e ultima mensilità in favore dei beneficiari che, a seguito della domanda di rinnovo presentata a luglio 2025, hanno percepito l’ADI senza soluzione di continuità nei 12 mesi precedenti. Pertanto, dal 1° agosto 2026 i medesimi beneficiari possono presentare una ulteriore domanda di rinnovo (INPS - messaggio 22 luglio 2026 n. 2437)
Presentazione delle domande di rinnovo
I nuclei familiari beneficiari dell’ADI la cui domanda sia “terminata” possono presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento, corrispondente alla fruizione della diciottesima mensilità (per le prime domande) o della dodicesima mensilità (in caso di domanda di rinnovo). Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate nell’ultimo mese di fruizione della domanda “terminata” non potranno essere elaborate con esito positivo.
La domanda può essere presentata sia dal medesimo richiedente della precedente domanda “terminata” sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare. All’esito positivo dell’istruttoria, per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente domanda “terminata”, al netto di nascite o di decessi, il beneficio economico dell’ADI viene riconosciuto a decorrere dal mese di presentazione della domanda di rinnovo.
Il richiedente non è obbligato all’iscrizione al Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e alla sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo, in quanto vengono considerati validi l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo effettuati nel corso della presentazione della precedente domanda “terminata”, la cui nuova decorrenza viene associata alla data di presentazione della domanda di rinnovo.
Qualora il richiedente che presenta domanda di rinnovo dell’ADI, pur non essendovi tenuto, compili il PAD nucleo, la sottoscrizione dello stesso viene considerata quale aggiornamento del PAD nucleo associato alla precedente domanda, e la sua decorrenza coincide con la data di presentazione della domanda di rinnovo.
Diversamente, se la domanda di rinnovo è presentata da un nucleo familiare variato rispetto alla precedente domanda “terminata”, anche se è presente un componente che ha già fruito della misura, è necessario effettuare nuovamente l’iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD nucleo.
Ai fini del pagamento, la prima mensilità di rinnovo viene riconosciuta in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato a decorrere dal mese di presentazione della domanda di rinnovo per i nuclei familiari invariati e dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo per le domande di rinnovo presentate da nuclei familiari variati.
Pertanto, se al termine della fruizione delle prime diciotto mensilità o delle successive 12 la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo (con sottoscrizione del PAD nucleo nello stesso mese, se richiesto), i pagamenti sono riconosciuti dalla competenza del mese successivo a quello in cui è stato disposto l’ultimo pagamento della precedente domanda “terminata”, non essendo più contemplato il mese di interruzione previsto nella previgente normativa.
Di norma, a seguito dell’accoglimento delle domande, i primi pagamenti vengono disposti intorno al giorno 15 del mese, mentre i pagamenti delle mensilità successive vengono disposti intorno al giorno 27 del mese.
Permangono gli obblighi di presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sottoscrizione del PAD nucleo, se prevista, a pena di sospensione dei successivi pagamenti, per tutti i nuclei familiari che presentino domanda di rinnovo, compresi i nuclei familiari monocomponenti o composti tutti da persone esonerate dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
Compilazione della domanda di rinnovo
Qualora nella precedente domanda “terminata” sia stata indicata una condizione di svantaggio e l’inserimento in un programma di cura e assistenza in relazione a uno o più componenti del nucleo familiare, nel caso in cui tale condizione non abbia subito modifiche, e la certificazione a suo tempo rilasciata sia ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo, nella relativa sezione del Quadro C del modello di domanda devono essere nuovamente riportati gli estremi della certificazione attestante tale condizione, nonché i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso.
Nell’eventualità in cui la certificazione o il programma di cura e assistenza in questione siano scaduti prima della presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato deve essere già in possesso della nuova certificazione attestante la condizione di svantaggio, nonché della certificazione attestante l’inserimento in programmi di cura e assistenza, rilasciata dalle Amministrazioni competenti, i cui nuovi estremi devono essere riportati nella domanda.
Anche in corso di fruizione della misura, le certificazioni soggette a scadenza, se non formalmente prorogate dalle Amministrazioni competenti e non comunicate tramite modello “ADI-Com Esteso” dall’utente entro la data della scadenza, determinano l’esclusione del soggetto come beneficiario ed eventualmente la decadenza della domanda dell’ADI. Per tale motivo, l'Istituto consiglia la comunicazione almeno con 2 mesi di anticipo. Analogamente, una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non può proseguire il suo iter.
Inoltre, nel caso in cui nella precedente domanda “terminata” siano stati riportati gli estremi delle certificazioni senza l’indicazione della data di scadenza, perché non presente, la validità delle stesse non può essere automaticamente prorogata oltre il termine della domanda “terminata”, e deve essere effettuata una nuova verifica presso gli Enti certificatori in merito al riconoscimento della condizione di svantaggio e alla prosecuzione dell’inserimento in un programma di cura e assistenza.
In relazione alle modalità di disposizione dei pagamenti si precisa altresì che, qualora nella precedente domanda “terminata” sia stata richiesta la suddivisione dell’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza (c.d. individualizzazione della Carta ADI), la medesima richiesta deve essere ripetuta anche nella domanda di rinnovo, qualora si volesse mantenere la continuità dell’individualizzazione dei pagamenti.
Regole di gestione delle Carte ADI per le domande di rinnovo
Il beneficio economico dell’ADI è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico denominato Carta ADI che viene rilasciata presso gli uffici postali. Tale Carta può essere attribuita ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitino la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza. La Carta ADI viene altresì rilasciata al componente del nucleo familiare che sia titolare del contratto di locazione dell’abitazione in cui risiede il nucleo stesso.
Nell’ipotesi in cui, dopo la fruizione delle prime 18 o 12 mensilità, venga presentata una domanda di rinnovo da parte del medesimo richiedente, con nucleo familiare rimasto invariato rispetto alla precedente domanda “terminata”, se il richiedente risulta già titolare di una Carta ADI attiva (non bloccata, non scaduta e non disattivata), i nuovi importi saranno accreditati sulla carta associata alla domanda “terminata”, senza necessità di rilascio di una nuova carta.
Nel caso di presentazione di una domanda di rinnovo da parte di un richiedente diverso rispetto a quello della domanda “terminata”, facente parte di un nucleo familiare rimasto invariato rispetto alla precedente domanda, anche se il richiedente risulti già titolare della Carta ADI, verificati tutti i requisiti di accesso alla misura, i nuovi importi sono accreditati sulla Carta ADI già intestata al richiedente.
Diversamente, qualora il nuovo richiedente non sia già titolare di una Carta ADI, viene emessa in favore dello stesso una nuova carta, anche se il nucleo familiare è rimasto invariato rispetto alla precedente domanda “terminata”.
In caso di domanda di rinnovo con nucleo familiare invariato con richiesta di individualizzazione della Carta ADI, già richiesta nella precedente domanda, gli importi vengono accreditati sulle Carte ADI già in uso al richiedente e ai beneficiari maggiorenni del nucleo familiare. Non viene rilasciata, pertanto, alcuna nuova carta e gli importi vengono accreditati sulle carte già intestate ai medesimi soggetti.
Se nella domanda di rinnovo, con nucleo familiare invariato, viene richiesta l’individualizzazione della Carta ADI per la prima volta, le quote sono suddivise tra i beneficiari maggiorenni del nucleo o con responsabilità genitoriale; tra questi può essere presente il richiedente della precedente domanda ADI al quale era stata già rilasciata una carta. Vengono, pertanto, rilasciate nuove carte ai componenti del nucleo familiare in favore dei quali spetta l’individualizzazione e che non risultino già intestatari di una Carta ADI attiva; se i componenti del nucleo familiare risultano, invece, già intestatari della Carta ADI, gli importi spettanti vengono accreditati pro quota sulle carte già intestate agli stessi.
Se nella domanda di rinnovo, con nucleo familiare invariato, presentata dal richiedente della prima domanda, non è più richiesta l’individualizzazione della Carta ADI, l’intero importo è accreditato sulla carta già intestata al richiedente, se questi era già titolare di una carta associata alla precedente domanda “terminata”. Diversamente, ne viene emessa una nuova. Le carte già emesse restano valide fino a esaurimento del saldo (o alla scadenza della carta), senza necessità di restituzione delle carte stesse.
Qualora nel nucleo familiare del beneficiario dell’ADI si siano verificate variazioni rispetto alla precedente domanda “terminata”, anche se il richiedente rimane lo stesso soggetto già titolare della Carta ADI, è prevista l’emissione di una nuova Carta ADI, così come avviene ordinariamente ogni volta che viene presentata una nuova domanda anche in corso di fruizione delle prime 18 o successive 12 mensilità.
Se nella domanda di rinnovo, con nucleo familiare variato, è richiesta l’individualizzazione della Carta ADI, già richiesta nella precedente domanda, vengono emesse comunque nuove carte per i beneficiari maggiorenni del nucleo familiare anche se già in possesso di carte loro intestate. Le carte già emesse restano valide fino a esaurimento del saldo (o alla scadenza della carta), senza necessità di restituzione delle carte stesse. Anche se il richiedente è già titolare di una Carta ADI per la precedente domanda con individualizzazione, ne riceve una nuova.
Se nella domanda di rinnovo, con nucleo familiare variato, viene richiesta l’individualizzazione della Carta ADI per la prima volta, le quote sono suddivise tra i beneficiari maggiorenni del nucleo familiare o con responsabilità genitoriale e vengono rilasciate nuove carte.
Se nella domanda di rinnovo, con nucleo familiare variato, non è più rinnovata la richiesta di individualizzazione della Carta ADI, viene rilasciata una nuova carta al richiedente, anche se già titolare di una carta associata alla domanda ADI “terminata”. Le carte già emesse restano valide fino a esaurimento del saldo (o alla scadenza della carta), senza necessità di restituzione delle medesime.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



