Metalmeccanica Industria Conflavoro: nuovi aumenti retributivi da luglio
Firmato, il 28 maggio 2026, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti (Cod. CNEL C053)
Metalmeccanica Industria Conflavoro: nuovi aumenti retributivi da luglio
Firmato, il 28 maggio 2026, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti (Cod. CNEL C053)
Il nuovo CCNL, che decorre dal 1° luglio 2026 e scadrà il 30 giugno 2029, prevede i seguenti aumenti retributivi
Inquadramento retributivo | Minimi dal 01.07.2026 | Minimi dal 01.06.2027 | Minimi dal 01.06.2028 |
Quadri | € 2.908,00 | € 2.986,50 | € 3.071,60 |
Primo livello | € 2.840,00 | € 2.916,50 | € 3.000,00 |
Secondo livello S | € 2.544,00 | € 2.612,50 | € 2.687,00 |
Secondo livello | € 2.371,50 | € 2.435,50 | € 2.504,70 |
Terzo livello | € 2.212,50 | € 2.272,00 | € 2.337,00 |
Quarto livello | € 2.066,00 | € 2.121,50 | € 2.182,00 |
Quinto livello | € 2.023,00 | € 2.077,50 | € 2.137,00 |
Sesto livello | € 1.980,00 | € 2.033,50 | € 2.091,70 |
Settimo livello | € 1.786,00 | € 1.834,00 | € 1.886,50 |
Periodo di prova
I periodi di prova sono variato come segue:
- Dal 7° al 5° livello 45 giorni;
- Dal 4° al 2° livello : 90 giorni;
- Dal 2°S al Q: 180 giorni.
I periodi di prova sono ridotti come segue e per i seguenti casi:
- Dal 7° al 5° livello: 1 mese;
- Dal 4° al 2° livello : 2 mesi;
- Dal 2°S al Q: 3 mesi.
- Lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende nelle medesime mansioni;
- Lavoratori che abbiano completato l’apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Reperibilità
La reperibilità sarà compensata come a seguire:
Compenso giornaliero | Compenso settimanale | |||||
Livello | 16h giorno lavorato | 24h giorno libero | 24h festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
7°-5° | 5,90 | 8,85 | 9,60 | 38,20 | 38,90 | 41,90 |
4° e 3° | 7,00 | 11,00 | 11,80 | 46,00 | 46,80 | 50,80 |
Dal 2° | 8,05 | 13,25 | 13,95 | 53,40 | 54,10 | 59,30 |
L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella
Scatti di anzianità
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a scatti di anzianità maturati nello stesso livello di inquadramento come da tabella a seguire:
Livelli | Importi |
Q e 1 | € 41,00 |
2S | € 37,00 |
2 | € 33,00 |
3 | € 30,00 |
4 | € 27,00 |
5 e 6 | € 26,00 |
7 | € 22,00 |
Gli scatti maturano con una cadenza biennale e per un massimo di 5.
Trasferte
In alternativa al rimborso delle spese, è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un'indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento, secondi i seguenti importi:
- Trasferta intera: 51,30€;
- Quota per il pasto meridiano o serale: 13,15€;
- Quota per il pernottamento: 25,05€.
Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo gli importi di cui alla precedente tabella sono maggiorati del 10%.
Preavviso
Fatti salvi i periodi di preavviso già in corso alla data di rinnovo del presente CCNL, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, i termini di preavviso sono i seguenti:
Livello di Inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
Quadri, 1° e 2°S | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
2°, 3° e 4° | 1 mese | 2 mesi | 2 mesi e 15 giorni |
5°, 6° e 7° | 10 giorni | 20 giorni | 1 mese |
I suddetti periodi di preavviso decorrono dal giorno successivo al ricevimento dell’atto di dimissioni o licenziamento.
Ente Bilaterale EBIASP
Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore di E.BI.A.S.P. nella misura di euro 7,50 suddivisi per € 6,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal CCNL. L’importo di cui sopra è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri. L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.
La quota mensile o l’EDR vanno versate mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
Assistenza sanitaria integrativa Fondosani
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
La quota una tantum di adesione al Fondo si intende assorbita nell’importo complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione separato.
L’azienda che ometta il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL, con le stesse modalità. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.
Fondo di Previdenza Complementare
Il Fondo di previdenza complementare sarà individuato di comune accordo attraverso opportuna convenzione. Per ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, il datore di lavoro versa a tale Fondo un contributo pari alla metà (al 50%) di quello del lavoratore, il quale - all’atto dell’adesione - deve scegliere una delle seguenti misure:
Quota a carico del lavoratore | Quota a carico del datore di lavoro | Totale |
2% | 1% | 3% |
3% | 1,5% | 4,5% |
4% | 2% | 6% |
È facoltà del lavoratore individuare un’aliquota di contribuzione maggiore del 4,0%, fermo restando che la misura a carico del datore di lavoro non può superare la soglia del 2,0%.
Le Parti convengono che per il periodo di vigenza del presente CCNL, la quota di adesione, una tantum (solo all’atto dell’iscrizione), al fondo di previdenza complementare a carico del lavoratore sarà pari a 10,00 euro a cui si aggiunge la quota ricorrente, a carico del datore di lavoro, annualmente determinata per ciascun lavoratore in forza aderente al Fondo.
Assistenza contrattuale
Conflavoro PMI procederà alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura non inferiore allo 1,00% delle retribuzioni denunciate a fini contributivi, per il tramite dell’INPS ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n.311 (codice W436). Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi regolamenti nazionali e/o disposizioni territoriali del sistema Conflavoro PMI.
di Assia Olivetta



