Assegno unico e universale: figli all'estero e lavoratori stranieri
L'Istituto fornisce indicazioni operative per il riconoscimento e l'erogazione dell'Assegno Unico e Universale in relazione ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’UE, nonché in favore dei lavoratori cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, in relazione alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale (INPS - Circolare 24 luglio 2026 n. 81)
Assegno unico e universale: figli all'estero e lavoratori stranieri
L'Istituto fornisce indicazioni operative per il riconoscimento e l'erogazione dell'Assegno Unico e Universale in relazione ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’UE, nonché in favore dei lavoratori cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, in relazione alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale (INPS - Circolare 24 luglio 2026 n. 81)
L’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 ha ampliato la categoria dei figli per i quali può essere riconosciuto l'Assegno Unico e Universale per figli a carico (AUU).
Vediamo in dettaglio le condizioni e le modalità per il riconoscimento della prestazione in relazione ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’UE, nonché in favore dei lavoratori cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, in relazione alla durata dell’attività lavorativa svolta in Italia.
La prestazione è riconosciuta, per ciascun figlio a carico, ai nuclei familiari con figli minorenni, con figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età e, in presenza di figli con disabilità, senza limiti di età.
Per figli a carico si intendono i figli facenti parte del nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE, risultante da attestazione in corso di validità.
Ai soli fini dell’attribuzione dell’AUU sono altresì considerati figli beneficiari i figli residenti in un altro Stato membro dell’UE che risultino fiscalmente a carico.
Il figlio minorenne rileva in relazione al genitore con il quale convive.
Per i figli maggiorenni, il riconoscimento dell’AUU presuppone la verifica dei seguenti requisiti:
a) l’appartenenza al nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE, da accertare con riguardo alla convivenza o, nei casi di non convivenza, al ricorrere del requisito del carico fiscale e delle ulteriori condizioni.
Il figlio maggiorenne convivente con uno o entrambi i genitori appartiene al nucleo familiare del genitore con il quale convive, indipendentemente dal requisito del carico fiscale. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori appartiene, invece, al nucleo familiare dei genitori qualora risulti fiscalmente a loro carico ai fini IRPEF non sia coniugato e non abbia figli.
Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, ove fiscalmente a carico di entrambi, è attratto nel nucleo familiare di uno dei genitori, da lui individuato. Il figlio maggiorenne residente in convivenza anagrafica costituisce nucleo familiare autonomo e non è attratto nel nucleo dell’ISEE dei genitori;
b) la sussistenza delle ulteriori condizioni, compreso il possesso di un reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro e lo svolgimento di attività lavorative.
In presenza di figli con disabilità, il diritto all’AUU è riconosciuto senza limiti di età e senza applicazione delle ulteriori condizioni previste, per i figli maggiorenni. La prestazione è riconosciuta a condizione che il figlio con disabilità risulti incluso nel nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE di uno o di entrambi i genitori o sia individuato sulla base dei dati autocertificati nella domanda.
Le regole di appartenenza al nucleo familiare rilevante ai fini dell’ISEE previste per i figli maggiorenni trovano applicazione anche nei confronti dei figli maggiorenni con disabilità.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026, l’AUU assume la qualificazione di prestazione familiare assoggettato alle regole di coordinamento tra sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'UE, e cambiano i requisiti di accesso che il richiedente deve possedere al momento della domanda e per la durata della prestazione.
Possono accedere all’AUU i seguenti soggetti:
- cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Con riferimento ai cittadini di Paesi appartenenti all’UE e loro familiari, qualora, per il medesimo periodo e con riguardo ai medesimi figli, sussista il diritto a prestazioni familiari in più Stati membri, occorre individuare lo Stato competente in via prioritaria. A tal fine:
- la competenza prioritaria è determinata, in via principale, in base allo svolgimento di attività lavorativa;
- in mancanza di attività lavorativa, assume rilievo il criterio della residenza;
- qualora un’attività lavorativa sia svolta in più Stati membri, prevale lo Stato di residenza dei figli, ove in tale Stato sia esercitata l’attività lavorativa.
Individuato lo Stato competente in via prioritaria, l’eventuale diritto alle prestazioni familiari previsto dalla legislazione di un altro Stato membro resta sospeso fino a concorrenza dell’importo dovuto in base alla legislazione prioritaria.
Lo Stato competente in via sussidiaria riconosce, ove spettante, un’integrazione differenziale pari all’eventuale differenza tra l’importo previsto dalla propria legislazione e quello erogato dallo Stato competente in via prioritaria.
I Cittadini di Paesi non appartenenti all’UE possono accedere all'AUU se in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso unico di lavoro autorizzati allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che consenta il soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Pagamento imposte sui redditi in Italia
Il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. A tal fine si fa riferimento a un’imposta teoricamente dovuta, determinata al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni fiscali.
Il requisito deve ritenersi sussistente anche nei casi in cui l’imposta non sia concretamente dovuta per effetto di disposizioni normative che prevedano l’esclusione o l’esenzione dal pagamento della medesima. Resta fermo che la circostanza che taluni redditi siano esclusi dall’imposizione, esenti da imposta, assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta non ne esclude la rilevanza qualora la normativa ne imponga la considerazione ai fini della determinazione del reddito complessivo del soggetto interessato.
Residenza e domicilio o svolgimento di attività lavorativa e regolarità contributiva
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere residente e domiciliato in Italia o, in alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o esercitare un’attività di lavoro autonomo che comportino l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana, risultando altresì in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa vigente.
Per i lavoratori non residenti in Italia, il riconoscimento e l’erogazione dell’AUU, ove spettante, è commisurato alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei e internazionali.
In tali ipotesi, il diritto all’Assegno sussiste limitatamente al periodo in cui risulta integrato il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa in Italia con conseguente iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria ai sensi della legislazione italiana. L’erogazione dell’Assegno permane, pertanto, per il solo periodo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.
Resta inteso che per i residenti la prestazione è dovuta per tutto il periodo di durata della residenza in Italia, a prescindere dai giorni di effettiva permanenza sul territorio dello Stato quando essi non incidono sulla permanenza dei requisiti della residenza.
Con riferimento all’attività di lavoro autonomo è altresì richiesto il requisito della regolarità contributiva, che deve intendersi sussistente qualora risultino adempiuti gli obblighi contributivi previsti dalla legislazione italiana o non siano riscontrate omissioni contributive tali da escludere l’effettivo assoggettamento del lavoratore alla normativa italiana in materia di sicurezza sociale.
L’Assegno è riconosciuto, a domanda, ai soggetti che risultino congiuntamente in possesso dei requisiti di:
- cittadinanza o soggiorno;
- pagamento delle imposte sui redditi in Italia;
- Residenza e domicilio o svolgimento di attività lavorativa e regolarità contributiva.
Ciascun soggetto legittimato può presentare un’unica domanda con riferimento a tutti i figli beneficiari per i quali richiede la prestazione, ferma restando la possibilità di integrare la medesima in caso di nuove nascite o di sopravvenuta presenza di ulteriori figli beneficiari.
Per i lavoratori non residenti in Italia si applicano le seguenti regole:
- la domanda deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale;
- la domanda deve essere, in ogni caso, ripresentata annualmente con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.
La domanda di Assegno può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- mediante il portale istituzionale dell’INPS, accessibile con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o eIDAS), attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Assegno unico e universale per i figli a carico”;
- mediante l’app INPS Mobile, tramite l’apposita funzione dedicata all’Assegno unico e universale per i figli a carico;
- tramite il Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o il numero 06 164.164 da rete mobile, con oneri a carico dell’utente secondo la tariffazione applicata dal gestore telefonico;
- per il tramite degli Istituti di patronato.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



