martedì, 04 agosto 2026 | 16:19

Contributo lavoratori autonomi danneggiati dal ciclone Harry: istanze di riesame

L'Istituto rende noto che sono in fase di liquidazione le domande accolte dell'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni della regione Calabria, della regione Sardegna e della regione Sicilia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026. Da oggi è possibile presentare le istanze di riesame per le domande respinte (INPS - messaggio 03 agosto 2026 n. 2539)

Contributo lavoratori autonomi danneggiati dal ciclone Harry: istanze di riesame

L'Istituto rende noto che sono in fase di liquidazione le domande accolte dell'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni della regione Calabria, della regione Sardegna e della regione Sicilia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026. Da oggi è possibile presentare le istanze di riesame per le domande respinte (INPS - messaggio 03 agosto 2026 n. 2539)

In favore dei lavoratori autonomi iscritti a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati od operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026 e hanno dovuto sospendere l'attività a causa dei predetti eventi meteorologici, è stata prevista un'indennità una tantum per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e, comunque, nel limite di 3.000 euro per ciascun lavoratore (art. 6, co. 1, DL n. 25/2026).

Dal 20 aprile al 30 giugno 2026 l'Istituto ha attivato l'apposito servizio online nell'ambito della sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori autonomi destinatari dell'indennità una tantum.

Attualmente è in corso l'istruttoria relativa alle domande presentate e l'avvio delle attività di liquidazione per le istanze accolte.

Contestualmente è stata disposta l'apertura del servizio per la presentazione delle istanze di riesame da parte dei richiedenti che hanno ricevuto un provvedimento di rigetto.

Platea dei beneficiari

Si ricorda che i destinatari dell’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026 sono i lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie (INPS - circolare 7 maggio 2026 n. 53):

- Collaboratori coordinati e continuativi;

- Agenzia e di rappresentanti commerciali;

- Lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Rientrano nell’ambito di tale categoria i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, o le gestioni dell’INPS (ad esempio, ex ENPALS).

Sono, inoltre, destinatari dell’indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica.

AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIALI

Nell’ambito di tale categoria rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (cd. venditori porta a porta).

LAVORATORI AUTONOMI, PROFESSIONISTI E TITOLARI DI IMPRESA

Rientrano nell’ambito della categoria i lavoratori, come di seguito specificati, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS:

- lavoratori iscritti alla Gestione speciale degli artigiani;

- lavoratori iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali;

- lavoratori iscritti alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;

- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;

- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la Gestione speciale ex ENPALS.

Sono altresì destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Tra i destinatari della misura rientrano, altresì, i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.

Esiti delle domande

Gli esiti della domanda, nonchè le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili sia da parte degli Istituti di patronato sia da parte dell'interessato tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS), accedendo alla sezione del sito istituzionale www.inps.it, denominata "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" > "Utilizza il servizio", selezionando, la prestazione "Indennità una tantum in favore dei lavoratori che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza". In alternativa, il servizio "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" è raggiungibile direttamente mediante la barra di ricerca del sito istituzionale.

Nella sezione "Le mie domande", disponibile nel menu di sinistra presente nella homepage del servizio in argomento, è possibile consultare le domande presentate e visualizzare i dati trasmessi, nonchè monitorare lo stato di lavorazione e gli eventuali pagamenti. In particolare, dal dettaglio della domanda, nella sezione "Ricevute e provvedimenti", è possibile consultare e scaricare la ricevuta di presentazione e il provvedimento con l'esito dell'istruttoria e le seguenti possibili motivazioni di reiezione:

- il richiedente non risulta iscritto a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18 gennaio 2026;

- il richiedente non risulta residente in uno dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dalla suddetta data;

- il richiedente ha già richiesto un numero di periodi uguale o superiore a 6.

Istanze di riesame

L'istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla medesima sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui è stata presentata la domanda, denominata "Indennità una tantum in favore dei lavoratori che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza".

Accedendo al dettaglio della domanda è possibile inviare la richiesta di riesame tramite il pulsante "Chiedi riesame", presente in fondo alla pagina di dettaglio.

Una volta attivata la funzione che consente di presentare l'istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell'istanza medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonchè di allegare l'eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Cliccando sul pulsante "Presenta richiesta di riesame", l'istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

L'istanza di riesame deve essere inoltrata entro il termine, non perentorio, di 30 giorni decorrenti dal 3 agosto 2026 ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Rassegna Stampa