IMU, cambia la disciplina dichiarativa
L'art. 26 del DLgs 7 agosto 2026, n. 147 interviene sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), modificando la L n. 160 del 2019 con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dichiarativi
IMU, cambia la disciplina dichiarativa
L'art. 26 del DLgs 7 agosto 2026, n. 147 interviene sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), modificando la L n. 160 del 2019 con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dichiarativi
Modifiche alla disciplina delle esenzioni
L'art. 26 in oggetto modifica il comma 759, lettera g-bis, della legge n. 160 del 2019.
In particolare, viene eliminato il riferimento alle modalità telematiche da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituendo tale previsione con l'obbligo di attestare il diritto all'esenzione utilizzando il modello previsto dal nuovo comma 768-bis.
Inoltre, il riferimento alla comunicazione è sostituito con quello alla dichiarazione.
Dichiarazione esclusivamente in via telematica
Il nuovo comma 768-bis stabilisce che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La presentazione telematica costituisce l'unica modalità di assolvimento dell'adempimento dichiarativo.
Attestazione dei requisiti e validità della dichiarazione
Per l'applicazione dei benefici previsti dalla disciplina IMU, il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.
La dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi, purché non intervengano modificazioni dei dati o degli elementi dichiarati che determinino un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Il decreto ministeriale disciplinerà anche i casi nei quali la dichiarazione deve essere presentata.
Restano valide, in quanto compatibili, le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU e della TASI.
Per gli enti di cui al comma 759, lettera g), continua ad applicarsi il regolamento approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplinerà le nuove modalità telematiche, i contribuenti continuano ad utilizzare i modelli di dichiarazione approvati con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023.
Abrogazione dei commi 769 e 770
L'articolo 26 dispone infine l'abrogazione dei commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, completando il riordino della disciplina dichiarativa dell'IMU.
di Anna Russo
Fonte normativa


