venerdì, 18 settembre 2026 | 08:54

Bollo auto, esenzione per il 2027

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 il DL 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonchè in materia fiscale. Tra gli interventi previsti figura, per il 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per specifiche categorie di veicoli (art. 2)

Bollo auto, esenzione per il 2027

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 il DL 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonchè in materia fiscale. Tra gli interventi previsti figura, per il 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per specifiche categorie di veicoli (art. 2)

Per l'anno 2027 è riconosciuta alle persone fisiche, in presenza dei requisiti previsti, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'agevolazione riguarda esclusivamente i versamenti della tassa automobilistica con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Per le autovetture, l'esenzione spetta ai soggetti passivi della tassa automobilistica che, nel 2027, possiedono una o più autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche con propulsione ibrida, aventi una potenza non superiore a 80 kW.

Qualora risultino agevolabili più autovetture, il beneficio è riconosciuto per una sola di esse ed è applicato al veicolo con la minore potenza espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione riguarda l'autovettura per la quale, in assenza dell'agevolazione, sarebbe dovuto l'importo di tassa automobilistica più basso.

L'agevolazione è estesa anche ai motocicli e ai ciclomotori alimentati a benzina, anche in combinazione con altra fonte di propulsione.

Per i motocicli e i ciclomotori, l'esenzione spetta alle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione e che non siano, nello stesso anno, soggetti passivi della tassa automobilistica per alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.

Nel caso di più motocicli agevolabili, il beneficio è riconosciuto per quello con la minore potenza; in caso di parità, si applica al motociclo con il minore importo di tassa dovuto. Se risultano agevolabili più ciclomotori, l'esenzione è attribuita al mezzo con la data di prima immatricolazione più risalente.

L'esenzione trova applicazione anche nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, subordinatamente alla conclusione di uno specifico accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

di Anna Russo

Fonte normativa