Metalmeccanica Artigianato - Conflavoro: sottoscritto il rinnovo contrattuale
Firmato, il 22 settembre 2026, tra CONFLAVORO-PMI e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del CCNL Metalmeccanico Artigianato (Cod. CNEL C049)
Metalmeccanica Artigianato - Conflavoro: sottoscritto il rinnovo contrattuale
Firmato, il 22 settembre 2026, tra CONFLAVORO-PMI e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del CCNL Metalmeccanico Artigianato (Cod. CNEL C049)
L'accordo decorre dal 1 ottobre 2026 e dal punto di vista economico ha previsto la modifica della Tabella retributiva del Settore odontotecnici così come segue:
T
Inquadramento retributivo | Minimi in vigore | Minimi all’1/11/2026 |
Primo livello (*) | € 1.966,00 | € 2.185,00 |
Secondo livello | € 1.863,00 | € 1.873,00 |
Terzo livello | € 1.684,00 | € 1.693,00 |
Quarto livello | € 1.585,00 | € 1.594,00 |
Quinto livello | € 1.518,00 | € 1.527,00 |
Sesto livello | € 1.461,00 | € 1.469,00 |
- Nota (*) -
Da aggiungere indennità di funzione pari a 70 €.
Inoltre, queste risultano essere alcune delle modifiche apportate al CCNL.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Settore Metalmeccanica, installazione di impianti | |
7° e 6° livello | 4 settimane |
Dal 5° livello | 6 settimane |
Settore Orafo, argentieri, affini | |
6° e 5° livello | 4 settimane |
4° livello | 6 settimane |
Dal 3° livello | 7 settimane |
Settore Odontotecnico | |
1° e 2° livello | 60 giorni |
3° e 4° livello | 40 giorni |
5° livello | 20 giorni |
6° livello | 10 giorni |
Restauro beni culturali | |
QS e Q | 6 mesi |
1° livello | 5 mesi |
2° livello | 4 mesi e 2 settimane |
3° livello | 4 mesi |
4° livello | 3 mesi e 2 settimane |
5° livello | 3 mesi |
6° livello | 1 mese |
Per gli impiegati dei settori Metalmeccanico e installazione impianti, odontotecnica e orafo, il periodo di prova è esteso a massimo 3 mesi.
Per tutti i settori: al fine di incentivare il reinserimento dei soggetti disoccupati, nel caso di assunzione di lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza oppure l’indennità di disoccupazione, è facoltà del datore di lavoro estendere il loro periodo di prova fino ad una durata massima di 3 mesi, a condizione che tra le parti non siano intercorsi precedenti rapporti di lavoro.
Flessibilità
In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni settimanali. La durata dell’orario di lavoro viene determinata come media plurisettimanale nell’arco dell’anno, per una durata massima di 48 ore settimanali e nei seguenti limiti:
- 120 ore nell'anno per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti;
- 152 ore nell’anno per i Settori Orafi, Argentieri ed Affini, ed Odontotecnici.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario può essere prestato entro la soglia di 230 ore annuali individuali e nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro, nonché nel limite di 2 ore giornaliere e 10 settimanali. Nei limiti di tale soglia, il lavoratore non può rifiutarsi di prestare il lavoro straordinario, se non per giustificati e comprovati motivi che impediscono la prestazione lavorativa straordinaria. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato, tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali, come di seguito specificato:
- per le imprese del Settore Metalmeccanica nel corso di ogni singolo trimestre, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del Settore Installazione di impianti, riparazione e servizi, nel corso di ogni singolo anno, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del Settore Odontotecnica, nel corso di ogni singolo semestre, detto recupero non potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del Settore Orafi, Argentieri ed Affini, nel corso di ogni singolo trimestre, detto recupero, non potrà essere inferiore ad una giornata.
Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%.
Permessi retributivi
Oltre alle 32 ore di permessi retribuiti per le ex festività, viene riconosciuto alla generalità dei lavoratori un monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro (in sigla ROL) pari a 16 ore, utilizzabili dai lavoratori a titolo di permessi orari individuali/permessi ROL, fruiti in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore.
Altri permessi retribuiti
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata d permesso retribuita.
I lavoratori donatori di sangue e donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti secondo le modalità previste dalla legge.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di:
- 2 giorni per ciascun esame universitario;
- 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
- 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
- 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.
Indennità di Vacanza Contrattuale
Le Parti stipulanti si danno atto che, ferma restando l’ultrattività del presente CCNL, in caso di ritardo nel suo rinnovo, ai lavoratori è corrisposta un’indennità retributiva provvisoria denominata. L’importo della suddetta indennità viene determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente. La suddetta indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.
Premio di risultato e Elemento di Garanzia Retributiva
Nelle imprese in cui non è istituito il premio di risultato è riconosciuta ai lavoratori un’erogazione una tantum a titolo di retribuzione con finalità perequative, denominata Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), pari all’1% della retribuzione di fatto che sarà corrisposta solamente dalle aziende che abbiano conseguito, al termine dell’esercizio, un aumento di produttività ovvero un aumento del rapporto fatturato/dipendenti, oppure valore aggiunto/dipendente. L’E.G.R. viene corrisposto nel mese di giugno dell’anno successivo.
Scatti di anzianità
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a scatti di anzianità maturati nello stesso livello di inquadramento il cui ammontare è definito dalla tabella a seguire.
Metalmeccanica e Installazione impianti | Orafi, Argentieri, Affini | Odontotecnici | Restauro Artistico | ||||
Livello | Importo | Livello | Importo | Livello | Importo | Livello | Importo |
1 | € 33,00 | 1 | € 34,00 | 1 | € 35,50 | QS, Q | € 33,00 |
2 | € 29,50 | 2 | € 30,00 | 2 | € 27,50 | 1 | € 29,50 |
3 | € 26,50 | 3 | € 25,00 | 3 | € 22,50 | 2 | € 26,50 |
4 | € 24,50 | 4 | € 22,50 | 4 | € 20,00 | 3 | € 24,50 |
5 | € 22,00 | 5 | € 21,00 | 5 | € 18,50 | 4 | € 22,00 |
6 | € 20,50 | 6 | € 19,00 | 6 | € 17,00 | 5 | € 20,50 |
7 | € 18,50 | 6 | € 19,00 | ||||
Per gli apprendisti, lo scatto è pari a € 10,00 e viene erogato con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo, gli importi già maturati saranno rivalutati per al livello finale. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica sarà utile agli effetti della maturazione dell’aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.
Indennità di cassa e maneggio di denaro
La percentuale del 5% per l’indennità di cassa e maneggio denaro viene innalzata al 6%.
Comporto
A decorrere dalla data di rinnovo del CCNL, il diritto alla conservazione del posto del lavoratore operaio non in prova è fissato in 9 mesi. In caso di più malattie, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti, computando a tal fine anche gli eventi disciplinati secondo la normativa del precedente CCNL. Per gli impiegati non in prova, il diritto alla conservazione del posto è pari a 6 mesi con anzianità di servizio fino a 5 anni e 8 mesi con anzianità superiore a 5 anni. La durata è innalzata a 10 mesi nell’arco dei mesi precedenti in caso di più malattie computando a tal fine anche gli eventi disciplinati secondo la normativa del precedente CCNL
Retribuzione Malattia
A decorrere dal rinnovo del presente CCNL, durante il periodo di malattia il lavoratore operaio non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS tale da raggiungere il 100% della retribuzione dal 4° giorno, nonché dal 1° in caso di malattia di durata superiore a 7 giorni. Tale integrazione sarà corrisposta per un massimo di 150 giorni.
Gli impiegati non in prova avranno diritto al seguente trattamento:
- In caso di anzianità fino a 5 anni, 100% della retribuzione per i primi due mesi e 50% per i quattro mesi successivi;
- Per anzianità superiore a 5 anni, 100% della retribuzione per i primi tre mesi e 50% per i cinque mesi successivi.
In caso di ricovero ospedaliero, documentato da certificazione dell’ente ospedaliero, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione globale piena per l’intera durata del ricovero, nel rispetto del periodo di comporto.
Infortunio
Il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio alla circoscrizione dell’INAIL nella quale è esercitato il lavoro, nel termine di 2 giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia professionale. La violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunicazione all’INAIL comporta l’applicazione delle sanzioni di legge. In caso di violazione dell’obbligo informativo da parte del lavoratore, l’assenza risulterà ingiustificata.
Trasferta
Al lavoratore in trasferta compete un’indennità di trasferta di natura risarcitoria e non retributiva, a ristoro forfettario delle spese di vitto e pernottamento, nella misura di € 36,75 per giornata intera, comprensiva di due pasti e del pernottamento.
Dimissioni per fatti concludenti
Il lavoratore che si assenti dal lavoro per 15 giorni continuativi di calendario senza fornire al datore di lavoro giustificazione, dal 16mo giorno può essere considerato dimissionario di fatto. Il datore di lavoro dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.
Preavviso
Fatti salvi i periodi di preavviso già in corso alla data di rinnovo del presente CCNL, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, i termini di preavviso sono i seguenti:
Impiegati - Metalmeccanica, Installazione, Orafi, Odontotecnica
Livello di Inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio tra 6 e 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
1° e 2° livello | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 2 mesi e mezzo |
Dal 3° al 7° livello | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
Operai - Metalmeccanica e Installazione di impianti
Livello di Inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio tra 6 e 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
3°, 4° e 5° livello | 25 giorni | 30 giorni | 35 giorni |
6° e 7° livello | 20 giorni | 25 giorni | 30 giorni |
Operai - Orafi e Restauro di beni culturali
Livello di Inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio tra 6 e 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
3° e 4° livello | 25 giorni | 30 giorni | 35 giorni |
5° e 6° livello | 20 giorni | 25 giorni | 30 giorni |
Operai – Odontotecnica
Livello di Inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio tra 6 e 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
1° e 2° livello | 45 giorni | 50 giorni | 60 giorni |
3° e 4° livello | 25 giorni | 40 giorni | 45 giorni |
5° e 6° livello | 8 giorni | 12 giorni | 18 giorni |
Impiegati - Restauro di beni culturali
Livello di Inquadramento | Preavviso |
Quadro S e Quadro | 3 mesi |
1° livello | 2 mesi e 2 settimane |
2° e 3° livello | 2 mesi |
4° e 5° livello | 1 mese e 2 settimane |
6° livello | 1 mese |
Stagionalità
Oltre alle attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, le parti concordano che sono stagionali le seguenti attività e mansioni correlate:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
Causali per i contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi
Possono essere stipulati tra le parti contratti di durata superiore ai 12 mesi, in ogni caso non superiore ai 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (c.d. causali):
a. Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di medio-lungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente;
b. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
c. Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
d. Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL, ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
e. Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di
f. commesse particolari;
g. Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
h. Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
i. Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
j. Appalti di durata determinata;
k. Lavoratori di età superiore a 50 anni;
l. Sostituzione di lavoratori assenti.
Fondo EBIASP
Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore di E.BI.A.S.P. nella misura di euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal CCNL.
L’importo di cui sopra è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.
La quota mensile o l’EDR vanno versate mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
Fondo FONDOSANI
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
La quota una tantum di adesione al Fondo si intende assorbita nell’importo complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione separato.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



