CCNL Sacristi: Interpretazione articoli del CCNL 2026-2029
Pubblicato, dall’ENBIFF, un comunicato di interpretazione di alcuni articoli contenuti nel recente rinnovo contrattuale, per i Sacristi addetti al culto dipendenti da Enti Ecclesiastici (Cod. CNEL V411)
CCNL Sacristi: Interpretazione articoli del CCNL 2026-2029
Pubblicato, dall’ENBIFF, un comunicato di interpretazione di alcuni articoli contenuti nel recente rinnovo contrattuale, per i Sacristi addetti al culto dipendenti da Enti Ecclesiastici (Cod. CNEL V411)
Di seguito le precisazioni fatte dall’ente.
Buono pasto
Laddove nel testo del CCNL viene prevista, “a favore dei lavoratori dipendenti, l'erogazione di buoni pasto il cui valore giornaliero è determinato in euro 7,00 per i dipendenti con retribuzione lorda minima contrattuale inferiore ad euro 1.499,00 mensili ed in euro 6,00 per i dipendenti con retribuzione lorda minima contrattuale superiore ad euro 1.499,00 mensili”, si chiarisce che si intende limitare i benefici previsti a quei dipendenti inquadrati nella parte generale e nel solo 4° livello relativo ai dipendenti di santuari, basiliche e chiese con grandi afflussi di fedeli e che il suddetto incremento del valore dei buoni pasto decorre dal 1° luglio 2026.
Una tantum
L’art. 10 del CCNL introduce i buoni spesa che andranno erogati, alle scadenze previste, a tutti i dipendenti in forza al 30 giugno 2026 il cui minimo contrattuale sia inferiore ad €1499.
In tal senso, viene chiarito che gli stessi:
- sono considerati fringe benefit e ne seguono il trattamento fiscale e contributivo;
- hanno validità di 3 mesi dall’erogazione, non possono essere monetizzati e non sono rimborsabili se non utilizzati in tutto o in parte;
- il valore è riproporzionato in base alla percentuale del part time;
- spettano anche al personale in prova al momento della stipula del CCNL.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro non per giusta causa prima della completa erogazione dell’una tantum, la parte rimanente andrà versata insieme alle spettanze di fine rapporto.
I buoni vengono consegnati ai dipendenti, con evidenza nel cedolino solo al momento della corresponsione.
Comporto
Nel caso di assenze per malattia non continuative, il periodo mobile di sei mesi di assenza calcolati retroattivamente nell'arco dei dodici mesi solari, decorre dal 1/7/2026.
Contribuzione all’Ente Bilaterale FACI FIUDAC/S (ENBIFF)
A decorrere dal 1° luglio 2026, il CCNL ha modificato le quote di contribuzione all’Ente Bilaterale FACI FIUDAC/S (ENBIFF), con l’obiettivo di semplificarne i versamenti: la quota non è più il risultato di un calcolo, ma un importo definito contrattualmente per il lavoro Full Time, da riproporzionare percentualmente in caso di lavoro Part Time.
La trattenuta al dipendente continua a essere applicata, come nel precedente CCNL, su dodici mensilità: restano quindi escluse dalla trattenuta e dal relativo versamento la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Il contributo a ENBIFF è dovuto sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro. Di seguito sono riportate le possibili combinazioni per la determinazione della quota mensile in caso di lavoro Full Time.
1) Lavoratore e datore di lavoro iscritti alle federazioni di riferimento:
- Lavoratore iscritto a FIUDAC/S: quota mensile € 4,00;
- Datore di lavoro iscritto a FACI: quota mensile € 4,00;
- Totale quota mensile da versare a ENBIFF: € 8,00.
2) Lavoratore iscritto e datore di lavoro non iscritto alle federazioni di riferimento:
- Lavoratore iscritto a FIUDAC/S: quota mensile € 4,00;
- Datore di lavoro NON iscritto a FACI: quota mensile € 22,00;
- Totale quota mensile da versare a ENBIFF: € 26,00.
3) Lavoratore non iscritto e datore di lavoro iscritto alle federazioni di riferimento
- Lavoratore NON iscritto a FIUDAC/S: quota mensile € 22,00;
- Datore di lavoro iscritto a FACI: quota mensile € 4,00;
- Totale quota mensile da versare a ENBIFF: € 26,00.
4) Lavoratore e datore di lavoro non iscritti alle federazioni di riferimento:
- Lavoratore NON iscritto a FIUDAC/S: quota mensile € 22,00;
- Datore di lavoro NON iscritto a FACI: quota mensile € 22,00;
- Totale quota mensile da versare a ENBIFF: € 44,00.
Il versamento della quota deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a ENBIFF presso UNICREDIT (Roma Pio XI), IBAN IT 02 O 02008 05180 000105493774. Nella causale devono essere indicati: nome e cognome del lavoratore, denominazione e codice fiscale dell’Ente Ecclesiastico datore di lavoro e periodo di riferimento.
È necessario inviare una e-mail all’indirizzo contributi@enbiff.it, indicando: per il LAVORATORE: nominativo, numero di tessera FIUDAC/S, inquadramento ed eventuale percentuale di part-time; per il DATORE DI LAVORO: dati dell’Ente Ecclesiastico, dati del legale rappresentante e numero di tessera FACI dell’Ente o del Legale Rappresentante.
L’Ente datore di lavoro potrà scegliere se effettuare il versamento delle quote con frequenza mensile, entro il giorno 16 del mese successivo, oppure con frequenza trimestrale, sempre entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di competenza. I trimestri di riferimento sono: gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio – settembre; ottobre – dicembre.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR) non assorbibile di euro 135 per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



