martedì, 06 ottobre 2026 | 11:05

CCNL Pulizie e Servizi Conflavoro: nuove retribuzioni dal 2027

Sottoscritto, il 25 settembre 2026, tra CONFLAVORO-PMI e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del CCNL integrativo e modificativo del CCNL Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi (Cod. CNEL K55A)

CCNL Pulizie e Servizi Conflavoro: nuove retribuzioni dal 2027

Sottoscritto, il 25 settembre 2026, tra CONFLAVORO-PMI e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del CCNL integrativo e modificativo del CCNL Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi (Cod. CNEL K55A)

L'accordo decorre dal 1/10/2026 e la tabella retributiva retributiva è così modificata e sostituita:

Vedi tabella

Inquadramento

Minimi al 01/08/2024

Minimi al 01/12/2024

Minimi dal 01.02.2027

Minimi dal 01.07.2027

Primo livello*

€ 1.752,00

€ 1.769,80

€ 1.770,00

€ 1.797,00

Secondo livello

€ 1.574,50

€ 1.591,50

€ 1.592,50

€ 1.623,00

Terzo livello

€ 1.526,00

€ 1.542,50

€ 1.543,00

€ 1.573,50

Quarto livello

€ 1.467,50

€ 1.485,50

€ 1.486,00

€ 1.519,50

Quinto livello

€ 1.386,50

€ 1.402,00

€ 1.403,00

€ 1.436,50

Sesto livello

€ 1.339,50

€ 1.354,50

€ 1.355,50

€ 1.390,50

Settimo livello

€ 1.286,50

€ 1.302,00

€ 1.306,00

€ 1.339,50

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. 4 mesi per il livello 1;
b. 3 mesi per il livello 2;
c. 2 mesi per i lavoratori con mansioni impiegatizie del livello 4 e 5 e per il livello 3;
d. 40 giorni lavorativi per gli operai.


Reperibilità

Al lavoratore in reperibilità è in ogni caso dovuta, per il periodo nel quale sia in attesa di un’eventuale chiamata, l’indennità di reperibilità, pari a euro 7,75 per ogni giornata.


Flessibilità

Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.


Altri permessi retribuiti

In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di:
- 2 giorni per ciascun esame universitario;
- 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
- 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
- 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni lavorativi in caso di settimana corta e di 26 giorni lavorativi con distribuzione su 6 giorni.

Indennità

Ai lavoratori spetta un’indennità speciale di importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo secondo gli importi di cui alla tabella a seguire.

Vedi tabella

Livello

Importo

1

€ 131,60

2

€ 113,60

3

€ 109,90

4

€ 101,90

5

€ 93,80

6

€ 88,20

7

€ 82,00

L’indennità non sarà utile ai fini del calcolo della 13ma mensilità, ma costituisce base di calcolo per il trattamento di malattia e infortunio. Tale indennità deve essere corrisposta anche in caso di assenza per ferie.
- Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli alti forni, l'impresa corrisponderà una indennità di € 0,06 per ogni ora di lavoro.
- Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l'impresa corrisponderà una indennità di € 0,05 per ogni ora di lavoro.
- Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (alfa - beta – gamma - raggi X) sarà corrisposta una indennità di € 0,16 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (reattori nucleari in funzione - trattamento radio - elementi, radioisotopi).
- Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta una indennità di € 0,04 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.


Elemento di garanzia retributiva

Nelle imprese in cui non è istituito il premio di risultato è riconosciuta ai lavoratori un’erogazione una tantum a titolo di retribuzione con finalità perequative, denominata Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), pari all’1% della retribuzione di fatto che sarà corrisposta solamente dalle aziende che abbiano conseguito, al termine dell’esercizio, un aumento di produttività ovvero un aumento del rapporto fatturato/dipendenti, oppure valore aggiunto/dipendente. L’E.G.R. viene corrisposto nel mese di giugno dell’anno successivo.

Scatti di anzianità

Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a scatti di anzianità maturati nello stesso livello di inquadramento il cui ammontare è definito dalla tabella a seguire.

Vedi tabella

Livello

Importo

1

€ 31,00

2

€ 27,00

3

€ 24,00

4

€ 21,50

5

€ 19,00

6

€ 17,50

7

€ 16,00

Apprendisti

€ 6,00

Gli scatti maturano con una cadenza biennale e per un massimo di 5 scatti.

Indennità di cassa e maneggio di denaro

La percentuale del 5% viene innalzata al 6%.

Retribuzione Malattia

A decorrere dal rinnovo del CCNL, durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire l'integrazione economica del trattamento erogato dagli istituti assicurativi fino al 100% della retribuzione globale netta comprensiva dell'indennità speciale. Tale integrazione verrà corrisposta a partire dal 1° giorno di malattia. Le integrazioni di cui sopra saranno corrisposte per la durata massima di 180 giorni nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). In caso di ricovero ospedaliero, documentato da certificazione dell’ente ospedaliero, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione globale piena per l’intera durata del ricovero, nel rispetto del periodo di comporto.


Pagamento indennità per malattia dei figli

A decorrere dal 1° gennaio 2027, per la malattia dei figli di età non superiore a 4 anni e per un numero massimo annuo di 3 giorni, al genitore, anche adottivo o affidatario, è riconosciuta una indennità a carico dell'azienda pari al 50% della retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva dell'eventuale indennità corrisposta dall'INPS. A decorrere dal 1° gennaio 2028 l'indennità di cui sopra è elevata a11'80% della normale retribuzione.


Dimissioni per fatti concludenti

Il lavoratore che si assenti dal lavoro per 15 giorni continuativi di calendario senza fornire al datore di lavoro giustificazione, dal 16mo giorno può essere considerato dimissionario di fatto. Il datore di lavoro dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.


Preavviso

I nuovi termini di preavviso sono i seguenti:


Vedi tabella

Livello di Inquadramento

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio tra 6 e 10 anni

Anzianità di servizio oltre 10 anni

1°, 2°, 3° livello

1 mese e mezzo

2 mesi

2 mesi e mezzo

4° e 5° livello

1 mese

1 mese e mezzo

2 mesi

Operai

12 giorni

16 giorni

20 giorni

Apprendistato professionalizzante

La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi. La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
1° Gruppo: Durata: 4 anni Addetto al trattamento acque, pulizia e manutenzione di piscine
2° Gruppo (lavorazioni ad alto contenuto professionale): Durata: 3 anni
3° Gruppo (lavorazioni a medio-basso contenuto professionale): Durata: 1 anno e 6 mesi;
4° Gruppo - Apprendisti impiegati: la durata del periodo di apprendistato per gli impiegati inquadrati dal 2° al 5° livello è di 2 anni e sei mesi.


Vedi tabella

Durata

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

1° gruppo - 4 anni

70%

80%

90%

100%

2° gruppo - 3 anni

70%

80%

90%

-

3° gruppo - 1 anno e 6 mesi

1° sem

2° sem

3° sem

65%

80%

90%

4° gruppo - 2 anni e 6 mesi

1° anno

2° anno

6 mesi

70%

80%

90%

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Causali tempo determinato

Possono essere stipulati tra le parti contratti di durata superiore ai 12 mesi, in ogni caso non superiore ai 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (c.d. causali):
a. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL;
b. Esecuzione di un progetto, opera, commessa o servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività;
c. Gestione di appalti con obbligo contrattuale di mantenere continuità operativa;
d. Assunzione di lavoratori con competenze specifiche, relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL;
e. Assunzione di lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
f. Lavoratori di età superiore a 50 anni.

Fondo EBIASP

Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore di E.BI.A.S.P. nella misura di euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal CCNL. L’importo di cui sopra è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri. L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto. La quota mensile o l’EDR vanno versate mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.


Fondo Fondosani

Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese. La quota una tantum di adesione al Fondo si intende assorbita nell’importo complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione separato. L’azienda che ometta il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL, con le stesse modalità. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale