lunedì, 19 ottobre 2026 | 15:37

Bonus mamme: istruzioni operative per l'anno 2026

L'Istituto fornisce le indicazioni operative per l'accesso al contributo economico previsto per l'anno 2026 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome madri di 2 o più figli - cd. bonus mamme (INPS – Circolare 16 ottobre 2026, n. 106)

Bonus mamme: istruzioni operative per l'anno 2026

L'Istituto fornisce le indicazioni operative per l'accesso al contributo economico previsto per l'anno 2026 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome madri di 2 o più figli - cd. bonus mamme (INPS – Circolare 16 ottobre 2026, n. 106)

Per l'anno 2026 è stato rinnovato il "bonus mamme" che prevede un'integrazione al reddito in favore delle lavoratrici dipendenti madri di 2 o più figli (art. 1, co. 207, L 30 dicembre 2025, n. 199), nelle more di attuazione dell'esonero contributivo parziale previsto in favore delle stesse lavoratrici a decorrere dal 2027 (art. 1, co. 219, L 30 dicembre 2024, n. 207).

Il bonus non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE.

Lavoratrici beneficiarie

Il "bonus" è riconosciuto alle lavoratrici che possiedono, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) Numero di figli - Le lavoratrici devono essere madri con 2 figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, o madri con 3 o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni. Tale requisito deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026.

Se il requisito sussiste al 1° gennaio 2026, lo stesso si intende soddisfatto per l'intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio o del 18° anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.

Se il requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2026, il bonus spetta a partire dal mese di perfezionamento.  

Ai fini della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché possono accedere fino al 31 dicembre 2026 all'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge n. 213/2023.

b) Attività di lavoro - Le lavoratrici madri devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente (incluso lavoro intermittente e a scopo di somministrazione), pubblico o privato, o lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Il beneficio spetta esclusivamente per i mesi o le frazioni di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, con esclusione dei periodi di sospensione.

Sono escluse dalla platea delle beneficiarie le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

c) Requisito economico - Per accedere al bonus mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui. Ai fini della verifica del limite di reddito, si tiene conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti dalla madre lavoratrice in relazione alle attività lavorative svolte, compresi quelli esenti da imposizione fiscale o assoggettati a regimi di tassazione sostitutiva o agevolata. Tali redditi sono considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali previste ai fini fiscali. Rilevano altresì i redditi equiparati o sostitutivi della retribuzione. Non rilevano, invece, le prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, quali NASpI, DIS-COLL e i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti

Per le lavoratrici dipendenti, il reddito è considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro; non sono invece deducibili gli eventuali contributi previdenziali facoltativi, inclusi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni.

Misura del bonus

Per l'anno 2026 il bonus mamme è pari a 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, fino a un massimo di 12 mensilità e a un importo complessivo di 720 euro.

Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono corrisposte, in unica soluzione, nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita al medesimo mese.

Modalità di presentazione della domanda

Il bonus è riconosciuto previa presentazione di domanda all'INPS mediante i servizi telematici dell'Istituto, direttamente dall'interessata o tramite gli Istituti di patronato o il Contact Center Multicanale.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

- sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS);

- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

La data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall'Istituto con successivo messaggio.

All'atto di presentazione della domanda deve essere indicata anche la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L'integrazione del servizio per la presentazione della domanda Nuovo bonus mamme al "Sistema Unico di Gestione IBAN" (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l'Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria "MV70", denominato "Identificazione finanziaria Area SEPA - Financial identification SEPA", disponibile nella sezione "Moduli" del sito dell'INPS, se non già prodotto all'Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Circolare 16 ottobre 2026, n. 106