giovedì, 22 ottobre 2026 | 16:08

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Conflavoro: le nuove retribuzioni da ottobre

Sottoscritto, il 24 settembre 2026, tra CONFLAVORO, CONFSAL, FESICA, il rinnovo del CCNL per addetti alla piccola e media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impianti (Cod. CNEL C067)

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Conflavoro: le nuove retribuzioni da ottobre

Sottoscritto, il 24 settembre 2026, tra CONFLAVORO, CONFSAL, FESICA, il rinnovo del CCNL per addetti alla piccola e media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impianti (Cod. CNEL C067)

L’accordo, che decorre dal 1 ottobre 2026, prevede i seguenti nuovi minimi retributivi

Vedi tabella

Livelli

Minimi retributivi dal 1/10/2026

Minimi retributivi dal 1/6/2027

Minimi retributivi dal 1/6/2028

Quadro Liv. A *

€ 3.125,00

€ 3.187,00

€ 3.264,00

Quadro Liv. B *

€ 2.810,00

€ 2.866,00

€ 2.935,00

Primo livello

€ 2.590,00

€ 2.640,00

€ 2.705,00

Secondo livello

€ 2.410,00

€ 2.460,00

€ 2.520,00

Terzo livello

€ 2.250,00

€ 2.295,00

€ 2.350,00

Quarto livello

€ 2.100,00

€ 2.140,00

€ 2.195,00

Quinto livello

€ 2.015,00

€ 2.055,00

€ 2.105,00

Sesto livello

€ 1.815,00

€ 1.850,00

€ 1.895,00

Settimo livello

€ 1.642,00

€ 1.675,00

€ 1.715,00

*In aggiunta indennità di funzione pari ad € 70,00 per il Quadro A; € 50,00 per il Quadro B.

Ai lavoratori inquadrati nei livelli Quadro A e Quadro B compete inoltre un elemento retributivo pari ad € 60,00 lordi mensili.
Ai lavoratori inquadrati nel livello 7° spetta un superminimo collettivo pari ad € 5,20 lordi mensili.

Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Vedi tabella

Livello

Durata ordinaria

Durata ridotta

Quadri A e B e 1°livello

6 mesi

3 mesi

2°, 3° e 4° livello

3 mesi

2 mesi

5° e 6° livello

1 mese e 15 giorni

1 mese

7° livello

1 mese

20 giorni

I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di calendario e le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di prova.
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.

Orario di lavoro

E’ pari a 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate lavorative. In caso di ripartizione dell’orario di lavoro su 6 giorni, il lavoro cessa al massimo entro le ore 13.00. Negli impianti in cui è richiesto un funzionamento continuo per 7 giorni, la durata ordinaria dell’orario di lavoro potrà essere calcolata come media plurisettimanale, nel rispetto del limite massimo di 48 ore settimanali.

Banca ore

Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.

Lavoro Straordinario, Notturno, Festivo

- - Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore;
- Max. 260 ore annue per le attività di manutenzione, installazione e montaggio;
- Max. 280 ore per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica.

Ferie annuali

Pari a 26 giorni lavorativi con settimana lavorativa di 6 giorni innalzati a 30 con anzianità superiore a 18 anni e 22 giorni lavorativi con settimana lavorativa di 5 giorni innalzati a 25 con anzianità superiore a 18 anni.

ROL

Pari a 72 ore per la generalità dei lavoratori; 48 ore per il settore siderurgico; ulteriori 8 ore per i turnisti su almeno 15 o più turni settimanali con turno notturno e/o i turni del sabato e della domenica; dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 per i medesimi turnisti nelle aziende con almeno 50 dipendenti per unità produttiva sono riconosciute ulteriori 4 ore annue, Dal 1° gennaio 2029 anche alle aziende con meno di 50 dipendenti spettano ulteriori 4 ore annue.

Elemento perequativo

Le imprese prive di contrattazione aziendale economica e che nell’anno precedente abbiano corrisposto solo gli importi previsti dal CCNL riconoscono ai dipendenti in forza al 1° gennaio un elemento perequativo di 485 euro, onnicomprensivo e non utile al TFR, da erogare con la retribuzione di giugno.

Welfare

Al 1° giugno di ogni anno, inoltre, ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova spettano strumenti di welfare pari a 200 euro annui, elevati a 250 euro dal 2028, utilizzabili entro il 31 maggio dell’anno successivo. Il welfare non è riproporzionato per i part-time; ai lavoratori a tempo determinato spetta con almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità nell’anno.

Indennità di Vacanza Contrattuale

Corrisposta in caso di ritardo nel rinnovo del CCNL e determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente.

Mensilità

Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all’attivazione di programmi di welfare.

Scatti di anzianità

Massimo 5 scatti biennali

Vedi tabella

Livello

Importo

QA

€ 46,00

QB

€ 41,00

1

€ 37,00

2

€ 33,00

3

€ 30,00

4

€ 27,00

5

€ 25,50

6

€ 22,00

7

€ 19,00

Conservazione del posto

A decorrere dalla data di rinnovo del presente CCNL, in caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 6 mesi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi, per anzianità di servizio oltre i 3 e fino ai 6 anni compiuti;
c) 12 mesi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni ultimo episodio morboso. Ai fini della determinazione degli scaglioni per la conservazione del posto si tiene conto dell'anzianità di servizio maturata all'inizio della malattia e non del prosieguo della stessa.
Nell'ipotesi in cui il superamento dei suddetti periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un altro periodo, oltre a quelli suindicati, pari alla metà degli stessi periodi.
Conseguentemente il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
b) per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5;
c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.

Trattamento economico malattia

A decorrere dal rinnovo del presente CCNL, durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell'indennità erogata dall'INPS come di seguito indicato:
- Fino a 3 anni di anzianità: 100% per i primi 2 mesi e 50% per i successivi 4 mesi;
- Oltre 3 anni di anzianità e fino a 6: 100% per i primi 3 mesi e 50% per i successivi 6 mesi;
- Oltre 6 anni di anzianità: 100% per i primi 4 mesi e 50% per i successivi 8 mesi.
Nei casi di comporto prolungato, il trattamento di malattia sarà il seguente:
- Fino a 3 anni di anzianità: 100% per i primi 3 mesi e 50% per i successivi 6 mesi;
- Oltre 3 anni di anzianità e fino a 6: 100% per i primi 4,5 mesi e 50% per i successivi 9 mesi;
- Oltre 6 anni di anzianità: 100% per i primi 6 mesi e 50% per i successivi 12 mesi.

Infortunio

L'indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto fino a guarigione clinica.

Part time

Modifica dell'orario: maggiorazione del 10%Variazione in aumento: maggiorazione del 15% per ore di lavoro prestate nel limite del 25%.
Lavoro supplementare: maggiorazione del 10% fino al 50% dell'orario annuo part-time e del 20% oltre tale limite.

Lavoro intermittente

Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore ne deve informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità

Contratto a Tempo determinato

Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 lavoratori nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.
Causali per i contratti superiori ai 12 mesi: Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di medio-lungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente;• Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;• Lavoratori da impiegare in concomitanza con mostre e fiere, compresi 15 giorni prima e 15 giorni dopo;• Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;• Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL; ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;•Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;• Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;•Appalti di durata determinata;•Lavoratori di età superiore a 50 anni o inferiore a 24 anni;•Lavoratori percettori di indennità di mobilità o di altro trattamento di disoccupazione• Sostituzione di lavoratori assenti dal servizio e con diritto alla conservazione del posto.

Somministrazione

L’impresa utilizzatrice può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato in misura non eccedente il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso la stessa impresa al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti. La sommatoria tra lavoratori somministrati a tempo determinato e lavoratori con contratto a termine non può eccedere il limite di legge dei lavoratori occupati dall’utilizzatore a tempo indeterminato.

FONDOSANI

Il.Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.La quota una tantum di adesione al Fondo si intende assorbita nell’importo complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione separato.Il versamento della quota mensile deve avvenire mediante F24 con codice “SANI”.Resta salva la facoltà delle parti di optare per un piano sanitario superiore, disponibile sul sito web del Fondo.L’azienda che ometta il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL, con le stesse modalità.

EBIASP

Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore di E.BI.A.S.P. nella misura di euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL.
L’importo di cui sopra è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.
La quota mensile o l’EDR vanno versate mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.

Apprendistato professionalizzante

A decorrere dalla data di rinnovo del presente CCNL, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante seguirà le pattuizioni a seguire, fatti salvi i rapporti già in essere, per i quali continuerà ad essere applicata la previgente disciplina fino al termine del periodo formativo.
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al QA e con riferimento, per i livelli QA e QB, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi, mentre quella massima è pari a 36 mesi. Tale durata è ridotta di 6 mesi per i lavoratori in possesso di diploma di scuola professionale o lauree inerenti alla professionalità da conseguire.
Per i lavoratori del 5° livello addetti a produzioni in serie svolte su linee di montaggio semplice, con attività brevi, semplici e ripetitive, la durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 24 mesi.
Il trattamento economico è così definito:
- Per il primo periodo di durata dell’apprendistato, il livello di inquadramento professionale e il relativo trattamento economico per gli apprendisti saranno di 2 livelli inferiori rispetto al livello di inquadramento finale.
- Per il secondo periodo di durata dell’apprendistato, il livello di inquadramento professionale e il relativo trattamento economico per gli apprendisti saranno di un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale.
- Per il terzo periodo, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.

La durata dei periodi è definita dalla tabella a seguire:

Vedi tabella

Durata

1° periodo

2° periodo

3° periodo

36 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

30 mesi

10 mesi

10 mesi

10 mesi

24 mesi

8 mesi

8 mesi

8 mesi


di Assia Olivetta

Fonte contrattuale

  • Verbale di accordo 24/9/2026