lunedì, 02 novembre 2026 | 09:39

Scuole Private – Aninsei: accordo transitorio sulla previdenza complementare

Definita, il 5 ottobre 2026, tra ANINSEI e Uil Scuola Rua, una disciplina transitoria e temporanea in materia di previdenza complementare per il personale dipendente degli istituti scolastici non statali paritarie e non paritarie del settore privato (Cod. CNEL T2031)

Scuole Private – Aninsei: accordo transitorio sulla previdenza complementare

Definita, il 5 ottobre 2026, tra ANINSEI e Uil Scuola Rua, una disciplina transitoria e temporanea in materia di previdenza complementare per il personale dipendente degli istituti scolastici non statali paritarie e non paritarie del settore privato (Cod. CNEL T2031)

Le Parti, in via transitoria e temporanea, hanno stabilito in materia di previdenza complementare la sospensione del profilo contributivo dell'art. 10 del Ccnl Aninsei 2024-2027 e l'erogazione di un contributo datoriale, finalizzato ad evitare il proliferare di versamenti verso fondi non ancora definitivamente individuati e a garantire ai lavoratori una tutela economica equivalente nelle more dell'operatività del Fondo Scuola Libera.

Le parti hanno, infatti, avviato le trattative per l'istituzione del Fondo di previdenza complementare di categoria denominato "Fondo Scuola Libera", la cui procedura di autorizzazione è in corso presso la COVIP.

Come risaputo, a decorrere dal 1° luglio 2026, la riforma ha introdotto un nuovo regime di adesione automatica alla previdenza complementare entro 60 giorni dalla prima assunzione. In assenza di un fondo negoziale di categoria operativo, il TFR dei lavoratori che non esprimano alcuna scelta entro detto termine è destinato in via residuale alla forma pensionistica complementare residuale, attualmente “Cometa”.

L'art. 10 del CCNL ANINSEI 2024-2027, prevede che ANINSEI individui entro il 31 ottobre 2026 un Fondo Negoziale di previdenza complementare e che, dal 1° gennaio 2027, lavoratore e datore di lavoro versino ciascuno una contribuzione minima pari all'1% della retribuzione mensile tabellare lorda. Le parti, in considerazione dello stato avanzato - ma non ancora concluso - dell'iter autorizzativo del Fondo Scuola Libera, convengono di sospendere temporaneamente l'efficacia dell'art. 10 del CCNL limitatamente al profilo contributivo, secondo la suddetta disciplina transitoria, e non già di abrogarlo o modificarlo stabilmente.

Il contributo transitorio è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato - a tempo indeterminato, a tempo determinato, di apprendistato o altra forma che preveda la maturazione del TFR - in forza presso datori di lavoro associati ANINSEI al 5 ottobre 2026 o che vi aderiscano successivamente.

Il contributo transitorio spetta ai lavoratori nelle seguenti situazioni:
- lavoratori che abbiano mantenuto il TFR presso il datore di lavoro sia per scelta espressa sia per silenzio anteriore all'entrata in vigore della riforma del 1° luglio 2026;
- lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026 che abbiano espressamente manifestato, entro il termine di 60 giorni dalla prima assunzione, la volontà di mantenere il TFR in azienda, mediante compilazione del modulo TFR3 o dichiarazione equivalente;
- lavoratori il cui TFR sia stato destinato in via residuale a Cometa per decorso del termine di 60 giorni senza espressione di scelta, limitatamente al periodo intercorrente tra la prima assunzione e il completamento dell'adesione automatica a Cometa.

Diversamente, il contributo non spetta ai lavoratori che, al 5 ottobre 2026, o successivamente, abbiano conferito o conferiscano il TFR maturando a una forma pensionistica complementare diversa da Cometa per effetto di un'adesione volontaria e individuale. Per tali lavoratori, la cessazione del diritto al contributo transitorio decorre dal mese successivo alla comunicazione scritta al datore di lavoro dell'avvenuto conferimento.

La sospensione opera esclusivamente con riferimento all'obbligo di versamento dell'1% contributivo al Fondo Negoziale previsto dall'art. 10 del CCNL a decorrere dal 1° gennaio 2027, nelle more dell'individuazione e dell'operatività del Fondo Scuola Libera. Tutte le altre previsioni del suddetto articolo rimangono pienamente in vigore.

All'entrata in operatività del Fondo Scuola Libera, la sospensione cessa automaticamente e l'art. 10 del CCNL riacquista piena efficacia secondo le modalità ivi previste e in conformità alle previsioni del presente accordo in materia di trasferimento

Per il periodo di vigenza del suddetto accordo, il datore di lavoro eroga a ciascun lavoratore avente diritto un contributo transitorio datoriale pari all'1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, calcolata mensilmente sulla base delle voci retributive previste dal CCNL applicabile.

Il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro e non è sostitutivo di alcun trattamento economico già previsto dal CCNL, ivi inclusi scatti di anzianità, gratifica natalizia, indennità contrattuali e qualunque altro istituto retributivo.

Il contributo non è cumulabile con la contribuzione al Fondo Scuola Libera o ad altra forma pensionistica complementare versata a norma dell'art. 10 del CCNL, né con il contributo datoriale eventualmente previsto da altri accordi aziendali per la medesima finalità.

Ai fini del trattamento di fine rapporto, il contributo transitorio concorre alla base di calcolo del TFR, in quanto emolumento corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro con carattere di continuità per l’intera durata del periodo transitorio. Le parti si danno atto che l'esclusione dalla base di calcolo del TFR di un emolumento avente natura retributiva accessoria richiederebbe un'esplicita previsione di legge o di CCNL di pari o superiore livello: in assenza di tale previsione, il contributo rientra nella base imponibile TFR.

Il contributo è erogato mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, a decorrere:
- per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione: dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
- per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 che abbiano espresso la scelta di mantenere il TFR in azienda: dal mese successivo alla manifestazione di volontà, purché espressa entro i 60 giorni dalla prima assunzione;
- per i lavoratori in attesa del completamento dell'adesione automatica a Cometa, per il solo periodo intercorrente tra la prima assunzione e la data di completamento dell'adesione.

Il contributo è riportato nel cedolino paga con la voce: "Contributo transitorio previdenza complementare - Accordo ANINSEI/UIL Scuola RUA".

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione attestante la manifestazione di volontà del lavoratore in merito alla destinazione del TFR, per tutta la durata del rapporto di lavoro e per i cinque anni successivi alla sua cessazione.

Il contributo transitorio cessa automaticamente, senza necessità di ulteriori atti delle parti, dalla data in cui la COVIP rilascia l'autorizzazione al Fondo Scuola Libera e quest'ultimo è operativamente in grado di ricevere adesioni e versamenti, nel rispetto delle condizioni tecniche e organizzative stabilite dalla normativa di settore.

All'entrata in operatività del Fondo Scuola Libera, ciascun lavoratore potrà, in piena autonomia e libertà, scegliere di:
- aderire al Fondo Scuola Libera, conferendo il TFR maturando e, ove applicabile, il TFR pregresso accantonato in azienda;
- mantenere il TFR presso il datore di lavoro o, per i datori con almeno 50 dipendenti, presso il Fondo di Tesoreria INPS;
- aderire a una diversa forma pensionistica complementare di propria scelta.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale