Tutele e limiti del licenziamento per scarso rendimento
Lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (CASSAZIONE - ordinanza 11 marzo 2026 n. 5469)